Ai fini del superbonus 110, è possibile eseguire più interventi trainanti.

In tale caso, come vanno calcolati i limiti di spesa massima?

Superbonus: interventi trainanti e trainati

Ai fini del superbonus 110, si distingue tra interventi trainati e trainanti.

Rientrano tra gli interventi trainanti quelli di:

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto al superbonus 110%, anche i c.

d. interventi “trainati”.

Sono tali, ad esempio, gli interventi rientranti nell’ecobonus ordinario.

Superbonus 110 e limiti di spesa: cappotto termico insieme ad altri interventi trainanti

E’ possibile eseguire più interventi trainanti contemporaneamente. Così come, se è effettuato un solo intervento trainante, è possibile collegarvi più interventi trainati. Ad esempio, se l’immobile è oggetto di lavori di isolamento termico, ad esempio il cappotto alle pareti esterni, è possibile ottenere il superbonus 110% anche per la sostituzione degli infissi, l’installazione delle colonnine di ricarica, delle schermature solari ecc.

Fermo restando che, anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco:

  • l’intervento incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente e
  • porti al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (circolare 24/E 2020).

I limiti di spesa se si eseguono più interventi trainanti

In base a quanto riportato nella citata circolare n°24/E 2020,

Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.”

Interventi sulle singole unità abitative o sulle parti comuni

Su tale ultimo passaggio, per gli interventi superbonus 110% sulle singole unita abitative le pertinenze non aumentano il limite di spesa per ciascun intervento.

Almeno fino a prima di quanto chiarito (forse erroneamente) dall’Agenzia delle entrate con la risposta n° 568 del 30 agosto 2021. Subito dopo la sua pubblicazione, eliminata dal sito della stessa Agenzia.

Per i lavori effettuati sulle parti comuni condominiali, invece, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.

In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è effettuato moltiplicando per 8.