In caso di lavori effettuati su un fabbricato composto da un’unita abitativa e da una o più pertinenze, ai fini della verifica del limite di spesa su cui calcolare il superbonus 110%, andranno considerate tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio censite in Catasto prima dell’inizio dei lavori, incluse le pertinenze. Difatti, il trattamento di favore riservato ai lavori effettuati sulle parti comuni condominiali viene esteso anche ai lavori sulle singole unità abitative.

A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate, in contrapposizione ai chiarimenti forniti finora anche in relazione alle altre detrazioni fiscali.

C’è un giallo però, la risoluzione che contiene il chiarimento è stata rimossa dal sito web dell’Agenzia delle entrate.

Accortasi dell’errore, l’Agenzia delle entrate potrebbe essere ritornata sui suoi passi.

Le pertinenze e i limiti di spesa: indicazioni differenti per gli interventi sulle parti comuni e per quelli sulle singole unità abitative

In alcuni casi, le pertinenze possono far aumentare il plafond di spesa entro il quale beneficiare del superbonus 110%.

A tal proposito, in base a quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n°30/E 2020,

conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus 110%, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.

In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8.

Ad esempio, per interventi di efficientamento energetico consistenti, ad esempio, nella posa del cappotto termico, l’importo massimo di spesa, pari a euro 40.000, va moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, incluse le pertinenze.

Attenzione però, ciò vale in caso di condominio, anche minimo, ma non per i lavori effettuati sulle singole unità abitative.

Per le singole unità abitative vale un chiarimento dato dall’Agenzia delle entrate in riferimento ai lavori di ristrutturazione.

A tal proposito, è stato chiarito che: se l’edificio è costituito esclusivamente da un’unità abitativa e dalle relative pertinenze, non sono ravvisabili elementi dell’edificio qualificabili come “parti comuni” e, pertanto, non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità (Risoluzione 12.07.2007 n. 167, risposta 2).

Dunque, le pertinenze non aumentano sempre il limite di spesa.

Gli interventi sulle singole unità abitative: il cambio di rotta dell’Agenzia delle entrate

In riferimento ai lavori effettuati sulle singole unità abitative, si è avuto cambio di rotta con l’interpello n° 568 del 30 agosto 2021.

In tale documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che in caso di lavori effettuati su un fabbricato composto da un’unita abitativa e da pertinenze (nel caso di specie erano due),  ai fini della verifica del limite di spesa sui cui calcolare il superbonus 110%, andranno considerate tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio censite in Catasto prima dell’inizio dei lavori, incluse le pertinenze. Difatti, il trattamento di favore riservato ai lavori effettuati sulle parti comuni condominiali viene esteso anche ai lavori sulle singole unità abitative.

C’è un giallo però, la risoluzione che contiene il chiarimento è stata rimossa dal sito web dell’Agenzia delle entrate. Anche il correlato articolo di fisco oggi (la rivista dell’Agenzia delle entrate) è stato rimosso dal web.

Accortasi dell’errore, l’Agenzia delle entrate potrebbe essere ritornata su i suoi passi.

Non rimane che attendere nuovi chiarimenti. Noi di Investire Oggi vi terremo informati.