Il DL anticipi, DL 145/2023,  la cui legge di conversione è stata approvata dal Senato in data 7 dicembre non contiene la norma che avrebbe dovuto stabilire la proroga del 110 per il superbonus condomini. Dunque, le chance di proroga si riducono al lumicino.

Sia per le imprese con cantieri in essere sia per i condòmini la situazione si fa piuttosto complicata, posto che tra 20 giorni l’agevolazione scenderà dal 110 al 70%. Chi pagherà  la differenza tra la spesa coperta dall’agevolazione e quella che invece non ci rientrerà più?

L’Agenzia delle entrate ha già chiarito che non sarà possibile anticipare il pagamento delle spese a fine anno per prendere il 110 pieno.

 Posto che alle spese sostenute al 31 dicembre deve corrispondere uno specifico stato di avanzamento lavori, SAL, effettivamente raggiunto.

Detto ciò, vediamo come dovranno essere gestiti i SAL di fine anno anche rispetto ai lavori trainati.

Il superbonus 110 per i condomini. Situazione attuale e mancata proroga

Prima di entrare nello specifico della questione, è utile ricordare quello che a oggi sono le aliquote previste per il superbonus condomini.

Dal 2024 ci sarà un bel taglio della super agevolazione che ha fatto la fortuna delle imprese edili.

In base all’art.119 del DL 34/2020, decreto Rilancio, il superbonus spetta al:

  • 90% per le spese 2023 (non più al 110%);
  • 70% per le spese sostenute nell’anno 2024;
  • 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

La Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, ha smorzato il taglio del superbonus, prevedendo, rispetto alla spese 2023, specifiche casistiche rispetto alle quali continua ad applicarsi il 110 pieno.

Nello specifico, tale previsione di favore riguarda:

  • gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la CILAS;
  • gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater. Ossia in data 18 novembre 2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILAS;
  • per gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra il 18 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, sempre a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti presentata la CILAS;
  • quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Dunque, in tutto questi casi, per le spese 2023,  si continua a prendere il 110 pieno.

Opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura

Il DL 11/2023 ha abrogato le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Tuttavia, le citate opzioni sono ancora ammesse se alla data del 16 febbraio 2023:

  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o presentato altro titolo abilitativo per i lavori diversi al superbonus;
  • gli interventi effettuati dai condomini, risulta adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, edilizia libera, è richiesto l’inizio dei lavori.

Per gli interventi in edilizia libera è necessaria una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art 47 del DPR n. 445 del 2000 in cui sia indicata la data di inizio dei lavori. Data che deve risultare essere antecedente al 17 febbraio.

Superbonus condomini senza proroga. Verifiche e Sal a fine anno

In base a quanto detto finora, il 110 pieno si continuerà a prendere solo per le spese 2023.

Sempre se sono rispettare le condizioni sopra elencate. Senza proroga, per i lavori 2024, i condòmini potrebbero essere chiamati a pagare parte delle spese 2024.

Assumendo per certo il rispetto delle suddette condizioni, vediamo come deve essere gestita la conclusione, anche parziale,  dei lavori di fine anno.

A tal fine non si può prescindere dal chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2023.

In tale sede era stato chiesto al Fisco se per prendere il 110 pieno anziché il 70% fosse possibile pagare tutti i lavori in via anticipata al 31 dicembre per poi completare i lavori nel 2024.

Ebbene la risposta è stata negativa in quanto:

è  possibile usufruire del Superbonus, nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, che trovino corrispondenza in un Sal riferito al 31 dicembre 2023.

Nei fatti alle spese superbonus rispetto alle quali si intende optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura è necessario che corrisponda uno specifico stato avanzamento lavori,  SAL.

Per legge, ex art.121 del DL 34/2020, le suddette opzioni se riferite al Superbonus devono essere esercitate per SAL. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Inoltre, ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Si ponga attenzione al fatto che le asseverazioni sul rispetto dei requisiti tecnici degli interventi previsti per legge nonché quelle sulla congruità della spesa sono rilasciate per ogni stato di avanzamento lavori.

L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione (vedi art.121, c. 13-bis del DL 34/2020). 

Dunque, al SAL di fine anno dovrà corrispondere:

  • una specifica asseverazione tecnica dei lavori eseguiti;
  • nonché un’asseverazione sulla congruità della spesa.

Inoltre, per quanto riguarda gli interventi trainati, le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori (vedi nota Enea 31/08/2021).

Riassumendo…

  • A oggi non c’è alcuna proroga per il superbonus 110 riservato ai lavori condominiali;
  • non sarà possibile anticipare il pagamento delle spese a fine anno per prendere il 110 pieno;
  • alle spese sostenute al 31 dicembre deve corrispondere uno specifico stato di avanzamento lavori, SAL, effettivamente raggiunto.