30 giugno 2023. E’ questa la scadenza che gli Istituti autonomi della case  popolari, IACP, e le cooperative edilizie devono annotare bene per i lavori superbonus in corso di esecuzione.

Infatti, il superbonus spetta anche: agli istituti autonomi case popolari (IACP) nonche’ agli enti aventi le stesse finalita’ sociali dei predetti istituti, per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta’ ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; alle cooperative edilizie per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Se alla data del 30 giugno si rispetterà una precisa condizione allora, i soggetti citati potranno sfruttare il superbonus al 110%  anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

Vediamo quale verifica bisognerà effettuare alla data del 30 giugno.

Il superbonus. Un quadro generale sulle scadenze

Prima di addentrarci nella questione delle case popolari, è utile fare una panoramica di quelle che sono le scadenze attuali del superbonus sia per gli edifici unifamiliari sia per quelli condominiali. Scadenze riviste sia dal DL 176/2022, c.d. decreto Aiuti-quater sia dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

Per gli edifici unifamiliari e per quelli condominiali, con effetti dal 1° gennaio 2023, il superbonus  è passato dal 110% al 90%.

Per gli edifici unifamiliari (e per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno) i contribuenti avranno accesso al superbonus per le spese 2023 solo se:

  • titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi);
  • l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale;
  • titolari di un reddito di riferimento rapportato a uno specifico quoziente familiare, non superiore a 15.000 euro.

Il superbonus per gli edifici condominiali

Per quanto riguarda i lavori su edifici condominiali, il superbonus quest’anno spetterà al 90%, per poi passare: al 70% (spese 2024); 65% (spese 2025).

Tuttavia, la Legge di bilancio 2023 ha confermato il 110% pieno per i seguenti lavori:

  • interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta presentata la CILAS;
  • interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater. Ovvero in data 18 novembre 2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILAS;
  • per gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra il 18 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, sempre a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti presentata la CILAS;
  • comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Nei casi appena elencati, il superbonus continuerà ad essere riconosciuto con l’aliquota al 110%.

Superbonus case popolari. Scadenza al 30 giugno

Per quanto riguarda gli Istituti autonomi della case popolari, IACP, e le cooperative edilizie, bisogna prestare attenzione alla scadenza del 30 giugno.

Come da art.119 del DL 34/2020, il superbonus spetta anche: agli IACP per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta’ ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; alle cooperative edilizie per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Per i lavori effettuati da tali soggetti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita’ immobiliari all’interno dello stesso edificio IACP, e dalle cooperative, il 110 pieno si applica per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.

Tuttavia, se alla data del 30 giugno 2023 saranno effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo (verifica SAL), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Dunque, alla data del 30 giugno potranno verificarsi le seguenti situazioni:

  • Sal pari al 60%, in questo caso potranno essere agevolate con il superbonus anche le spese sostenute nel 2° semestre 2023;
  • Sal inferiore al 60%, il superbonus spetta solo per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.

Dunque, per gli IACP e le cooperative edilizie la scadenza del 30 giugno sarà cruciale.