Il requisito dell’abitazione principale al centro del nuovo chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nel campo del superbonus.

Un superbonus che nel 2023 è passato dal 110% al 90% per spese sostenute a fronte di lavori fatti su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arte e professione. Ciò è l’effetto delle modifiche apportate nel tempo all’art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. decreto Rilancio).

Com’è cambiata la detrazione fiscale

L’art. 9 del decreto Aiuti quater ha stabilito che per i lavori avviati dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arte e professione, il superbonus è del 90% (e non 110%) per le spese fatte dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il tutto purché siano rispettati tutti i seguenti requisiti:

  • il contribuente deve essere il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dei lavori
  • l’unità immobiliare deve essere l’abitazione principale del contribuente
  • il contribuente deve avere un reddito (determinato secondo un certo criterio) non superiore a 15.000 euro.

La novità non deve essere confusa con il superbonus per lavori fatti su villette unifamiliari. In tal caso il beneficio spetta nella misura del 110% per spese sostenute entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 30 settembre 2023 a condizione che entro il 30 settembre 2022 risulti raggiunto almeno il 30% dell’intervento complessivamente previsto (SAL 30%). Il decreto alluvioni (decreto-legge n. 61 del 2023) ha poi stabilito la proroga al 31 dicembre 2023 fermo restando il SAL 30%. In sostanza con riferimento agli interventi edilizi effettuati su villette unifamiliari ubicate nei Comuni colpiti dall’alluvione, di cui all’allegato 1 del decreto stesso, il superbonus 110 spetta per spese sostenute:

  • entro il 30 giugno 2022
  • ovvero entro il 31 dicembre 2023, sempreché entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivamente previsto.

Superbonus 90%, il requisito dell’abitazione principale

Ritornando sul superbonus 90%, l’Agenzia Entrate, nella Risposta n. 377 del 10 luglio 2023, ha chiarito che il requisito secondo cui l’unità immobiliare oggetto dei lavori deve essere abitazione principale del contribuente, può essere soddisfatto anche alla fine dei lavori.

Quindi, i lavori si iniziano su un immobile che non è abitazione principale per il committente. Tuttavia, a fine lavori l’immobile stesso deve adibirsi ad abitazione principale del committente. A tal proposito, l’Amministrazione finanziaria ricorda anche che per abitazione principale si intende l’immobile nel quale la persona fisica, che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.

Riassumendo…

  • per i lavori avviati dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arte e professione, il superbonus è del 90% per le spese fatte dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023
  • tutto ciò a condizione che il contribuente sia il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dei lavori; l’unità immobiliare sia l’abitazione principale del contribuente; il contribuente abbia un reddito (determinato secondo un certo criterio) non superiore a 15.000 euro
  • il requisito secondo cui l’immobile oggetto dei lavori deve essere abitazione principale per il committente può essere soddisfatto anche al fine lavori.