Per il superbonus 110 sulle villette unifamiliari, l’Agenzia Entrate fornisce in un importante chiarimento in merito alla condizione del SAL 30%. Una condizione che, ricordiamo, deve essere rispettata alla data del 30 settembre 2022. Solo se rispettata, il superbonus potrà essere applicato alle spese sostenute entro il 30 settembre 2023. Laddove, invece, non rispettata, il 110 si ferma alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022.

Ma cosa succede se, in confronto ai lavori inizialmente preventivati, se ne aggiungono altri strada facendo? Questi sono ammessi al 110? Tali lavori incidono sul calcolo del SAL 30%?

A queste domande, risponde specificamente l’Amministrazione finanziaria sull’ultimo documento di prassi emanato proprio in tema di bonus edilizi.

Le scadenze per i lavori sulle villette unifamiliari.

Quando parliamo di lavori edili fatti sulle c.d. villette unifamiliari, l’attuale normativa prevede che il superbonus spetta nella misura del 110% per spese sostenute:

  • entro il 30 giugno 2022;
  • ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione che entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivamente previsto.

Il decreto alluvioni (decreto-legge n. 61 del 2023) ha stabilito una proroga al 31 dicembre 2023, in merito al secondo punto. In dettaglio, con riferimento agli interventi edilizi effettuati su villette unifamiliari ubicate nei Comuni colpiti dall’alluvione, di cui all’allegato 1 del decreto stesso, il superbonus 110 spetta per spese sostenute:

  • entro il 30 giugno 2022;
  • ovvero entro il 31 dicembre 2023, sempreché entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivamente previsto.

Superbonus 110, come comportarsi con i lavori aggiuntivi

Con riferimento alla condizione del SAL 30% per il superbonus 110 villette unifamiliari, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 17/E del 2023, ha chiarito che

la condizione si considerata rispettata anche se l’ammontare corrispondente all’intervento complessivo aumenti a seguito di ulteriori lavori, necessari al completamento dello stesso, oppure a causa di un aumento dei costi riferiti all’intervento complessivo iniziale, e tali circostanze determinino la riduzione della predetta percentuale.


Escluse dal superbonus, invece, le spese riconducibili a nuovi interventi, non inizialmente previsti nell’intervento complessivo originario e non necessari ai fini del completamento dello stesso.

Se, pertanto, ad esempio, i lavori pattuiti ammontavano a 100.000 euro e prevedevano la realizzazione del cappotto termico, e poi successivamente a questi si aggiungono ulteriori spese necessarie alla realizzazione del cappotto stesso (ad esempio più manodopera o più ponteggio da installare), allora anche queste spese potranno aggiungersi al beneficio fiscale.

Il calcolo del SAL 30%, in tal caso si fa, comunque, rispetto al contratto iniziale. Pertanto, se dopo il 30 settembre 2022, si sono aggiunti ulteriori costi per 20.000 euro, e al 30 settembre 2022 il SAL 30% è rispettato con riferimento ai 100.000 euro (ossia SAL 30.000 euro), allora la condizione deve considerarsi soddisfatta, anche se poi i lavori complessivi finali ammontano a 120.000 euro.

Se, invece, rispetto al preventivo inizialmente pattuito e firmato, si aggiungono al cappotto termico altri lavori non necessari al suo completamento (come ad esempio, l’installazione della stufa a pellets) questi non potranno essere ammessi al superbonus. Potranno, invece, essere ammessi agli altri ordinari bonus casa (come ad esempio l’ecobonus ordinario o bonus ristrutturazione).

Riassumendo…

  • il superbonus è del 110 per lavori fatti su villette unifamiliari con riferimento a spese sostenute entro il 30 giugno 2022 ovvero entro il 30 settembre 2023 se entro il 30 settembre 2022 sono fatti lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo
  • il decreto alluvioni ha prorogato la data del 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, fermo restando la condizione del SAL 30% al 30 settembre 2022
  • l’Agenzia Entrate, nella Circolare n. 17/E del 2023 ha chiarito che sono esclusi dal superbonus i lavori ulteriori, rispetto al preventivo inizialmente pattuito, che non sono necessari al completamento dei lavori stessi.