Se le parti comuni condominiali sono oggetto di lavori ammessi al superbonus 110%, il singolo condòmino può effettuare dei lavori al suo appartamento beneficiando del 110%. Un caso tipico può essere quello in cui il condominio è oggetto di lavori di isolamento termico, il cappotto termico, mentre il singolo condòmino intende sostituire serramenti e infissi del proprio appartamento. In tale caso, il superbonus 110% spetterà sia per i lavori condominiali sia per quelli effettuati sul singolo appartamento del condòmino.

Attenzione però, i lavori devono essere eseguiti congiuntamente.

In questo approfondimento ti sveleremo la tempistica da rispettare per ottenere il superbonus 110% su tutti i lavori effettuati in condominio.

Il superbonus 110%

Il superbonus 110% premia gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico.

Gli interventi agevolati sono individuati dall’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Crescita.

L’Agenzia delle entrate nei vari documenti di prassi (ad esempio, la circolare n°24/e 2020) ha classificato gli interventi tra trainanti e trainati.

A tal proposito, sono considerati interventi trainanti quelli di:

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Tali interventi sono definiti quali “interventi trainanti”.

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi “trainati”: gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013); di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di colonnine di ricarica la ricarica per veicoli elettrici ecc.

Soggetti beneficiari

Il superbonus 110% spetta ai seguenti soggetti:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari»;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
    organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD) iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

In quest’ultimo caso, la detrazione spetta per i lavori effettuati su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Gli edifici agevolati

Gli interventi agevolati devono essere realizzati:

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  •  su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: A1 (Abitazioni di tipo signorile – Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale); A8 (Abitazioni in ville – Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario); A9 (A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, ammenochè non siano aperti al pubblico).

Lavori condominiali e sostituzione degli infissi

In redazione sono arrivati diversi quesiti nei quali era posta alla nostra attenzione la situazione in cui, il condominio ha deliberato dei lavori condominiali ammessi al superbonus 110% e il singolo condòmino intende effettuare degli interventi al proprio appartamento. Il caso tipico è quello della posa in opera del cappotto termico per le pareti esterni del condominio e la sostituzione degli infissi e dei serramenti sul singolo appartamento.

In tale caso, è possibile beneficiare del superbonus 110% per tutti i lavori, compresi la sostituzione degli infissi e dei serramenti?

Ebbene, la risposta è positiva.

I lavori trainanti (cappotto termico) e trainati ( sostituzione degli infissi e dei serramenti) devono essere effettuati congiuntamente.

Nella circolare n. 24/E 2020, con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, l’Agenzia ha precisato che:

questa condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”, come previsto dall’articolo 2, comma 5, del citato decreto interministeriale del 6 agosto 2020.

Da qui, il superbonus 110% spetterà anche per la sostituzione degli infissi e dei serramenti se il lavoro di sostituzione sarà effettuato:

  • oltre che nel periodo di vigenza dell’agevolazione,
  • nell’intervallo di tempo compreso tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti del condominio (nel caso in esame il cappotto termico).

Rimangono da rispettare gli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa del superbonus 110% nonchè dai decreti requsiti tecnici e asseverazioni.

Le finestre, comprensive di infissi, devono possedere le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto interministeriale del 6 agosto 2020 (decreto requisiti) – Allegato E.

Il superbonus 110%: fino a quando spetta la super detrazione?

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Senza che sia verificata la condizione secondo la quale, alla data del 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Tale condizione è venuta meno con il D.L. n°59/2021. Dunque per il condomini la proroga del Superbonus è senza condizioni.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà: la proroga al 31 dicembre 2022 si applica sempre a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, ad oggi, il superbonus spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022.

E’ sempre ammessa la cessione della detrazione o lo sconto in fattura.