Il superbonus 110% è stato ulteriormente prorogato per i condomini e gli I.A.C.P., Istituti Autonomi Case Popolari. Rimangono esclusi dalla proroga gli edifici unifamiliari nonchè gli interventi effettuati dai condòmini all’interno del proprio appartamento condominiale.

Ecco in chiaro chi beneficerà della proroga del superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di avanzamento lavori.

Il superbonus 110%

Il superbonus 110%, ex art.119 del D.L. 34/2020,  è una detrazione Irpef che agevola gli interventi effettuati su immobili residenziali e finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico.

Gli interventi devono essere realizzati: su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati); edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Soggetti beneficiari

Il superbonus 110% spetta ai seguenti soggetti:

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari»;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • dalle Associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD) iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

In quest’ultimo caso, la detrazione spetta per i lavori effettuati su immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Il periodo agevolato prima dell’intervento del D.L. 59/2021

Grazie alla proroga prevista dalla Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, il superbonus si applica alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022. Rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni dei condomini o degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà:

  • per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

La Legge di bilancio 2021 che ha introdotto le suddette proroghe, ha previsto che stesse sono subordinate alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Questa vista sinora è la situazione rilevata prima dell’entra in vigore del D.L. 59/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n° 108 del 2021.

Proroga superbonus 110% condomini e IACP: novità in attesa dell’autorizzazione UE

Grazie all’intervento del D.L. 59/2021 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. (21G00070) (GU Serie Generale n.108 del 07-05-2021)”, viene confermata la proroga del superbonus al 31 dicembre 2022, rendendo più semplici i requisiti per beneficiarne.

Infatti, per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Senza che sia verificata la condizione secondo la quale alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Infatti, con il D.L. n°59 tale condizione è venuta meno.

Così il nuovo comma 8-bis dell’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio

Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. er gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Interventi sugli immobili in comproprietà e IACP

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà: la proroga al 31 dicembre 2022 si applica sempre a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

Rimane ferma la possibilità di scegliere: se utilizzare la detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo (quattro quote annuali per le spese sostenute nel 2022) o se optare per lo sconto in fattura applicato dai fornitori, oppure per la cessione del credito ad altri soggetti. Compresi gli istituti di credito con facoltà di successiva cessione.

In riferimento agli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), il superbonus 110% si applica  anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023. Rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022. E’ confermato che per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione e’ ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Ancora sempre per gli IACP: per gli interventi per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Rimangono esclusi dalla proroga gli edifici unifamiliari nonché gli interventi effettuati dai condòmini all’interno del proprio appartamento condominiale.

In tali casi, il superbonus si applica fino al 30 giugno 2022.

L’esclusione riguarda anche gli interventi effettuati dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato,  associazioni e società sportive dilettantistiche ecc.

Infine, si precisa che le novità in commento sono sono operative previa autorizzazione della Commissione europea.