Lavori superbonus 110 in scadenza al 30 giugno 2022.

La Legge n° 234/2021, Legge di bilancio 2022, ha prorogato il superbonus 110 fino al 31 dicembre 2022 per i lavori effettuati su edifici e villette unifamiliari. Tuttavia, al contrario di quanto previsto per gli edifici condominiali, la proroga opera nel rispetto di una precisa condizione. Infatti, alla data del 30 giugno 2022, è necessario che i lavori effettuati raggiungano uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Cosa si intende per intervento complessivo? Se effettuiamo sia lavori di risparmio energetico sia di riduzione del rischio sismico gli interventi vanno considerati separatamente?

Ecco come bisogna verificare il raggiungimento della soglia del 30%.

La proroga del superbonus per gli edifici e le villette unifamiliari

Il testo finale della Legge di bilancio 2022 ha reso meno complicata la proroga del superbonus 110 per gli edifici e le villette unifamiliari.

Infatti, rispetto alla bozza iniziale, sono stati eliminati sia il riferimento alla presentazione della CILA entro il 30 settembre 2021 sia le limitazioni ISEE.

Dunque, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Difatti, si tratta di una proroga di 6 mesi ossia dal 30 giungo 2022 al 31 dicembre 2022.

Attenzione, la proroga opera solo se alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Se entro il 30 giugno non viene raggiunto un SAL di almeno il 30% la proroga non spetta. Con conseguente perdita del superbonus.

La verifica del SAL al 30 giugno 2022

Individuata la percentuale di stato di avanzamento lavori pari al 30% alla data del 30 giugno 2022, è importante capire cosa si intende per intervento complessivo e se in caso di contemporanea effettuazione sia di lavori di risparmio energetico sia di lavori riduzione del rischio sismico, gli interventi debbano essere considerati separatamente.

Ebbene, con l’interpello 791 del 2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

la percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori antisismici.

L’interpello si riferiva al superbonus per i lavori su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Tali spese potevano essere agevolate, a condizione che al 30 giugno del 2022 sarebbe stato completato almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

Per tali edifici, con la Legge di bilancio 2022, tale condizione è stata eliminata, la proroga è incondizionata fino al 31 dicembre 2025.

Ritornando agli edifici e alle villette unifamiliari, in base al chiarimento fornito con il suddetto interpello, noi di Investire Oggi riteniamo che la percentuale di completamento lavori del 30% vada verificato rispetto all’intervento complessivo. Dunque non solo in riferimento ai lavori antisismici e/o di risparmio energetico.