In materia di proroga superbonus 110 per edifici e villette unifamiliari, nel testo finale della Legge di bilancio 2022, è scomparso il riferimento sia al limite ISEE sia alla presentazione entro il 30 settembre 2021 della CILA superbonus. Dunque, il Governo ha superato la disparità che si era creata inizialmente tra lavori effettuati sugli edifici unifamiliari e lavori su edifici condominiali.

Dunque, anche per tutto il 2022, i lavori effettuati sugli edifici e sulle villette unifamiliari potranno essere agevolati con il superbonus.

Cosa prevedeva il testo iniziale della Manovra 2022?

Nel testo iniziale della Legge di bilancio 2022, la proroga del superbonus 110 per gli edifici e le villette unifamiliari era subordinata al rispetto di alcune condizioni piuttosto stringenti.

Nello specifico, per gli edifici e le villette unifamiliari, il superbonus sarebbe spettato anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022:

  • per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, comma 9 lett.b dell’art.119, D.L. 34/2020, decreto Rilancio, per i quali, alla data del 30 settembre 2021, risultava effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali risultavano avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo;
  • per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

Dunque, per beneficiare della proroga al 31 dicembre 2022, il contribuente doveva trovarsi in una delle suddette condizioni. In caso contrario, sarebbero state agevolate solo le spese sostenute fino al 30 giugno 2022.

Tale norma aveva creato un certo malumore soprattutto per i contribuenti che avevano programmato dei lavori per il 2022 con tanto di preaccordo con l’impresa esecutrice degli stessi. Il problema era legato alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali, cappotto, caldaia ecc. Difficoltà che quasi nella totalità dei casi avrebbe comportato l’impossibilità di completare i lavori.

Il superbonus nel testo finale della Legge di bilancio 2022

Nel testo finale della Legge di bilancio, prossima alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la Camera dei Deputati non ha apportato alcuna modifica al testo, la proroga del superbonus per edifici e villette unifamiliari viene resa più accessibile a tutti. Infatti, cadono sia il riferimento alla presentazione della CILA entro il 30 settembre 2021 sia le limitazioni ISEE.

Dunque, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Difatti, si tratta di una proroga di 6 mesi ossia dal 30 giungo 2022 al 31 dicembre 2022.

Attenzione, la proroga opera solo se alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Dunque, è bene programmare i lavori con anticipo e soprattutto verificare i tempi di approvvigionamento dei materiali.

Se entro il 30 giugno non viene raggiunto un SAL di almeno il 30% la proroga non opera. Con conseguente perdita del superbonus.