In una risposta ad interpello inviata all’Agenzia delle entrate da un nostro collaboratore, l’Agenzia delle entrate è intervenuta nuovamente sull’utilizzo promiscuo dell’immobile per il quale si intende beneficiare del superbonus 110%.

L’utilizzo promiscuo dell’immobile

La spettanza del superbonus 110% per gli immobili destinati ad uso promiscuo era già stata affrontata dall’Agenzia delle entrate in alcuni recenti risposte. Può essere considerato ad uso promiscuo l’immobile utilizzato sia per abitazione sia come ufficio del professionista o sede dell’attività commerciale abituale od occasionale.

A tal proposito erano stati confermate le indicazioni fornite in riferimento alle altre detrazioni fiscali: ristrutturazione, sismabonus ed ecobonus.

Indicazioni pienamente applicabili al superbonus 110%.

Nello specifico, per gli immobili ad uso promiscuo, il superbonus 110%, ex art.119 del d.L. 34/2020, spetta sulla metà della spesa sostenuta. Anche con spese pagate dall’altro coniuge senza partita iva.

Immobile ad uso promiscuo anche se nell’appartamento non c’è alcun ufficio: l’interpello DRE Calabria n°919-173/2021

Proprio sull’utilizzo promiscuo dell’immobile si è soffermata l’Agenzia delle entrate con la risposta delle DRE Calabria, la n°919-173/2021. 

Nello specifico il chiarimento ha riguardato la seguente situazione.

L’istante è titolare di partita iva, nella dichiarazione di inizio attività inviata all’Agenzia delle entrate, modello AA9-12 ha indicato come luogo di esercizio dell’attività, l’immobile oggetto dei lavori; tuttavia, per lo svolgimento della sua attività ha da poco preso in comodato d’uso gratuito un immobile di terzi. Il padre, familiare convivente nello stesso immobile, è anch’esso titolare di partita iva. Svolge l’attività di agente di commercio. Nella dichiarazione di inizio attività ha indicato come luogo di esercizio dell’attività, l’immobile oggetto dei lavori.

Da qui l’immobile oggetto degli interventi potrebbe essere considerato “ad uso promiscuo”. Anche se l’immobile di fatto non è utilizzato per lo svolgimento di attività alcuna né è aperto al pubblico.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Secondo l’Agenzia delle entrate, considerando anche i chiarimenti forniti  con gli interpelli n. 570/2020, 65/2021 e 198/2021:

  • l’utilizzo promiscuo dell’immobile deve essere valutato in senso oggettivo, per cui
  • la detrazione spetterà sul 50% della spesa in tutte le ipotesi in cui l’immobile sia utilizzato “promiscuamente” per l’esercizio di arti, professioni o attività commerciale.

Anche da conviventi o comunque da soggetti diversi da coloro che sostengono la spesa e intendono fruire del superbonus 110%.

Inoltre, rileva l’utilizzo promiscuo anche potenziale. Dunque, laddove nel modello aa9/12 l’immobile è stato indicato quale luogo di svolgimento dell’attività ma nei fatti lo stesso non è utilizzato per attività alcuna, la detrazione spetta sulla metà della spesa.