Nel corso dell’edizione speciale di Telefisco 2021 tenutasi la scorsa settimana, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’effettuazione di lavori ammessi al superbonus 110% su un immobile destinato ad uso promiscuo.

Nello specifico, è stata analizzata la situazione in cui le spese per i lavori sono sostenute dal coniuge proprietario al 50% di un immobile residenziale ad uso promiscuo. Promiscuo in quanto destinato contemporaneamente ad attività d’impresa/professione dell’altro coniuge.

Da qui, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate se anche in tale caso, la detrazione spetti solo sulla metà della spesa e non sul totale.

Il superbonus 110% e l’utilizzo promiscuo dell’immobile

Per gli immobili ad uso promiscuo, il superbonus 110%, ex art.119 del d.L. 34/2020,  spetta sulla metà della spesa sostenuta. Può essere considerato ad uso promiscuo l’immobile utilizzato sia per abitazione sia come ufficio del professionista o sede dell’attività commerciale abituale od occasionale.

Detto ciò, c’è da da dire che, al contrario di quanto previsto per le detrazioni per lavori di ristrutturazione, ex art.16-bis del DPR 917/86, TUIR, non vi è alcuna norma che prevede il dimezzamento del superbonus per gli immobili ad uso promiscuo.

Tuttavia, secondo l’Agenzia delle entrate, il principio normativo espressamente disposto per i lavori di ristrutturazione si applica anche (risposte ad interpello n. 570/2020, 65/2021 e 198/2021) qualora:

  • sull’unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all’esercizio di attività professionale
  • siano realizzati interventi antisismici di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del2013 (cd. sismabonus).

Ciò

per effetto del rinvio, contenuto nel citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, gli interventi ammessi al sismabonus sono quelli indicati nel medesimo articolo16-bis del TUIR, che deve intendersi quale norma di riferimento generale.

Il principio suesposto ossia dimezzamento della spesa detraibile, si applica inoltre, alle spese per interventi antisismici che fruiscono del Superbonus.

Inoltre, stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisismici), la stessa limitazione opera  qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus.

Interventi su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale.

Anche con una sola stanza destinata all’attività professionale o di impresa, l’immobile è considerato ad uso promiscuo.

L’immobile ad uso promiscuo: se le spese le paga la moglie del titolare della partita iva

Nel corso dell’edizione speciale di Telefisco 2021, tenutasi la scorsa settimana, è stata affrontata nuovamente la tematica dell’utilizzo promiscuo dell’immobile.

Nello specifico, è stata analizzata la situazione in cui le spese per i lavori sono state sostenute dal coniuge proprietario al 50% di  un immobile residenziale ad uso promiscuo. Promiscuo in quanto destinato contemporaneamente ad attività d’impresa/professione dell’altro coniuge.

Da qui, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate rispetto a chi debba essere valutato l’utilizzo promiscuo dell’immobile ai fini del superbonus 110%.

L’Agenzia ha chiarito che  tale valutazione debba essere effettuata in senso oggettivo. Per cui la detrazione spetterà sul 50% della spesa in tutte le ipotesi in cui l’immobile sia utilizzato “promiscuamente” per l’esercizio di arti, professioni o attività commerciale. Anche da conviventi o comunque da soggetti diversi da coloro che sostengono la spesa e intendono fruire delle detrazioni.