Quarantasette.

E’ questo il numero di documenti di cui il contribuente deve essere in possesso per rispondere a Fisco di eventuali controlli sul superbonus 110.

Questi documenti sono stati elencati dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 28/E pubblicata due giorni fa.

Si tratta di un malloppo di documenti che il Fisco potrà richiedere al contribuente sulla base della corposa e contorta normativa sul bonus 110.

Ecco tutta la documentazione da conservare per non perdere il bonus 110.

I 47 documenti che non devono mancare

Come detto in premessa, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato un elenco di tutta la documentazione di cui deve essere in possesso il contribuente per superare i controlli del Fisco.

Rientrano tra i documenti da esibire all’Agenzia delle entrate in caso di controlli:

  • fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione da cui risulti la distinta contabilizzazione delle spese relative ai diversi interventi svolti;
  • bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, la data e numero della fattura, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma, per
    l’importo del corrispettivo non oggetto di sconto in fattura o cessione del credito;
  • documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi,
    imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
  • certificazioni dell’amministratore di condominio (pagamenti, millesimali, ecc).

Ulteriore documentazione

La lista dei documenti superbonus che possono essere richiesti al contribuente riguarda ancora:

  • l’asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, con ricevuta di trasmissione all’Enea;
  • Cila superbonus;
  • la Scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all’Enea;
  • l’attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento;
  • l’attestato di prestazione energetica (APE) post intervento;
  • Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali;
  • la Polizza RC del tecnico asseveratore, con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione;
  • l’attestazione dell’impresa che ha effettuato i lavori di esecuzione dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, dell’impresa che ha installato l’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici attestante che l’intervento è iniziato
    nel 2020 e si è concluso successivamente (solo per i lavori iniziati dal 1° luglio 2020 e conclusi nel 2021);
  • il rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • la dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili ed eventualmente che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo;
  • la ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva inizio lavori all’ASL di competenza se prevista;
  • dichiarazione sostituiva che attesti che l’immobile oggetto di intervento non è un bene strumentale, merce o patrimoniale, oppure
  • la dichiarazione sostitutiva che attesti che l’immobile oggetto di interventi di efficientamento energetico ammessi al Superbonus nella misura del 50 per cento della detrazione in quanto adibito promiscuamente all’esercizio dell’arte, della professione o all’esercizio dell’attività commerciale anche occasionale.

Per l’elenco completo della documentazione si rimanda alla circolare n°28/E.