A seguito delle novità introdotte con la Legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida ministeriale dedicata al superbonus 110% introdotto con l’art. 119 del decreto Rilancio.

La proroga del superbonus 110%

Un primo aggiornamento riguarda l’arco temporale in cui si collocano le spese che danno diritto al beneficio. A seguito delle modifiche, infatti, ora il bonus 110% spetta per spese riferite ad interventi (trainanti e trainati) sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2022 (e non più 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021).

Altre due novità sono le seguenti:

  • per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 (non più 31 dicembre 2022)
  • per gli interventi sulle parti comuni degli edifici effettuati dai condomìni nonché dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento ad edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Superbonus 110%: cambiano le rate di detrazione ed in concetto di “funzionalmente indipendente”

Il supebonus 110% continua a concretizzarsi in una detrazione fiscale da godere in dichiarazione dei redditi, con possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. In caso di utilizzo nella forma della detrazione fiscale, la novità rilevante è la seguente:

  • la detrazione è ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, se trattasi di spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – il 31 dicembre 2021
  • e in 4 quote annuali di pari importo se trattasi di oneri sostenuti, invece, nell’anno 2022 (e 2023 se trattasi di IACP).

E’ chiarito in concetto di unità immobiliare “funzionalmente indipendente”.

Per tale deve intendersi un immobile dotato di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva (impianti):

  • approvvigionamento idrico
  • gas
  • energia elettrica
  • climatizzazione invernale.

I nuovi lavori che entrano nel superbonus 110%

Entra a far parte degli interventi “trainanti” la coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Tra gli interventi trainati, entrano anche quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (per spese sostenute dal 1° gennaio 2021).

Ricordiamo che gli interventi “trainati” sono così definiti poiché per essi spetta il bonus 110% solo laddove realizzati congiuntamente ad uno o più dei “trainanti” (o principali).

Altra novità degna di nota è che tra gli edifici che possono accedere alle detrazioni sono compresi anche quelli privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico (anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente), raggiungano una classe energetica in fascia A.

Potrebbero anche interessarti: