Nel corso dell’edizione speciale di Telefisco tenutasi la scora settimana, l’Agenzia delle entrate ha fornito specifici chiarimenti in merito alla spettanza del Superbonus 110% per l’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo. La normativa prevede che la detrazione è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. Inoltre, la detrazione non e’ cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Compresi i fondi di garanzia e di rotazione  e gli incentivi per lo “scambio sul posto”.

Il chiarimento ha riguardato la spettanza della detrazione laddove non sia stato ancora perfezionato il contratto con il GSE.

Il superbonus 110% e l’installazione di impianti fotovoltaici

L’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, ammette al superbonus anche la l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. Le spese sono agevolate fino ad un ammontare complessivo non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. In alcuni casi, il predetto limite di spesa e’ ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. Ad ogni modo, la detrazione spetta a condizione che si al contempo effettuato un intervento trainante. Ad esempio, è considerato tale il cappotto termico.

La detrazione  e’ riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui sopra.

Entrambe le detrazioni sono subordinate alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. La detrazione non e’ cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

La cessione dell’energia in favore del GSE: cosa c’è da sapere e gli ultimi chiarimenti

Proprio sulla cessione dell’Energia al GSE, l’Agenzia delle entrate ha fornito un importante chiarimento. Nel corso dell’edizione speciale di Telefisco tenutasi la scorsa settimana. Nello specifico il chiarimento ha riguardato la spettanza della detrazione laddove non sia stato ancora perfezionato il contratto con il GSE.

A tal proposito, è stato chiarito che a seguito dell’istanza presentata dal contribuente, il GSE avvia una propria istruttoria con la quale verifica che l’impianto installato possa essere ammesso o meno al servizio di ritiro per la remunerazione dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. Terminata l’istruttoria, il GSE comunica l’eventuale accettazione dell’istanza a mezzo e-mail. Accettazione propedeutica alla successiva attivazione della convenzione. A seguito dell’invio dell’accettazione, il contribuente è tenuto a sottoscrivere e inviare una copia della convenzione al GSE, il quale provvede a perfezionare il contratto.

Proprio in merito a tali passaggi procedurali, l’Agenzia delle entrate, nel corso dell’edizione speciale di Telefisco 2021, tenutasi la scorsa settimana, ha chiarito che è possibile ottenere il superbonus anche nell’attesa del perfezionamento del contratto. A condizione che il contribuente sia in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza da parte del GSE.