Superbonus 110% anche con difformità urbanistiche lievi. La presenza di lievi difformità urbanistiche dell’immobile per il quale si intende beneficiare del superbonus 110% non è da ostacolo all’agevolazione.

La CILA unica non sana le difformità urbanistiche

Gli interventi rientranti nel Superbonus 110% con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA. Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Inoltre, la presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo (articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR 380/2001).

Ciò non significa che ai fini del superbonus non contano eventuali difformità urbanistiche degli immobili per i quali si richiede l’agevolazione.

Infatti, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita’ dell’immobile oggetto di intervento.

Detto ciò, per snellire la procedura di avvio dei lavori,  è stato approvato il modello unico CILA Superbonus . Modello predisposto dall’ANCI e Funzione pubblica, assieme ad Upi e Conferenza delle regioni, e poi approvato dalla Conferenza unificata.

Superbonus 110% in presenza di difformità urbanistiche: non sempre l’agevolazione è persa

Nella circolare n° 7/2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito quali sono le violazioni che fanno perdere i bonus casa, compreso il superbonus 110%.

Nello specifico, in merito alle opere edilizie difformi, si possono distinguere, in relazione all’eventuale decadenza dal beneficio, due situazioni:

  • la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta categoria di intervento per le quali sarebbe stato necessario un titolo abilitativo diverso da quello in possesso quali, ad esempio, opere soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una denuncia d’inizio di attività ma, tuttavia, conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi. Questo caso non può essere considerato motivo di decadenza dai benefici fiscali, purché il richiedente metta in atto il procedimento di sanatoria previsto dalle normative vigenti;
  • la realizzazione di opere difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi. Questo caso comporta la decadenza dai benefici fiscali in quanto si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 7).

Dunque, in caso di difformità lievi, è possibile sanare le irregolarità commesse.

Attenzione, ai fini del superbonus, rileva la situazione dell’immobile alla data di inizio dei lavori.  Ciò significa che l’eventuale sanatoria, laddove possibile debba essere fatta in tempi precisi. Prima dell’inizio dei lavori. La sanatoria comporterà il pagamento dei c.d oneri di urbanizzazione. Oneri di urbanizzazione che possono essere anche rateizzati, se è prestata apposita polizza fideiussoria.