La Legge di bilancio ha prorogato al 2022 il superbonus 110%, tuttavia, per le spese sostenute sostenute in tale anno, la detrazione deve essere ripartita in 4 quote annuali anziché 5. Anche per le spese 2022 è ammesso lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Il superbonus 110%:

Il superbonus 110% è stato previsto dal D.L. 34/2020, D.L. Rilancio. Consiste in una detrazione Irpef del 110% delle spese sostenute per interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico.

In pratica, se spendo 50.000 euro mi spetta una detrazione di 55.000 euro.

Gli interventi devono essere effettuati su edifici residenziali. Sono esclusi gli immobili di impresa o destinati all’attività professionale.

Tuttavia per gli immobili ad uso promiscuo il superbonus può essere comunque ammesso.

Ad ogni modo,  accedono al superbonus:

  • le persone fisiche che possiedono o detengono l’immobile (per esempio proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, affittuari e loro familiari),
  • i condomini,
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP),
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
  • le Onlus e le associazioni e
  • società sportive dilettantistiche registrate, per i soli lavori dedicati agli spogliatoi.

Le persone fisiche beneficiano del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

I lavori agevolati

Sono agevolati i seguenti lavori trainanti:

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Oltre a tali interventi, possono essere agevoli anche ulteriori lavori, detti trainati.  A condizione però che siano eseguiti congiuntamente (trainati) ad almeno un intervento trainante.

Ad esempio rientrano in questa categoria di “trainati”, per esempio:

  • l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e
  • di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Il superbonus 110%: proroga al 2022

La Legge n° 170/2020, Legge di bilancio 2021 proroga il superbonus 110% fino al 30 giugno 2022.

Nel rispetto di determinate condizioni la proroga arriva fino al 31 dicembre 2022.

In pratica il superbonus è prorogato fino al 30 giugno 2022.

Di conseguenza, sono agevolate le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021.

Il termine del 30 giugno 2022 è ulteriormente prorogato:

  1. al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo  nonché
  2. al 30 giugno 2023 per quelli effettuati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.

Attenzione, per le spese sostenute nel 2022 la detrazione spetta in 4 rate annuali di pari importo anziché 5.

Anche per le spese in proroga 2022 è ammessa l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione.

A tal proposito, in alternativa alla detrazione del 110% , il contribuente può optare:

  • per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o
  • per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore: dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi; di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa,  società ed enti; di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito o che applicano lo sconto hanno, a loro volta, la facoltà di ulteriore cessione.