Con l’approvazione da parte del Senato, avvenuta il 6 ottobre 2020, del maxi-emendamento n. 1.900, il quale sostituisce interamente il disegno di conversione in legge del decreto Agosto (decreto-legge n. 104 del 2020), il legislatore estende l’ambito applicativo delle semplificazioni delle assemblee condominiali in merito al superbonus 110%.

Il decreto agosto, come approvato dal Governo, ricordiamo ha previsto la riduzione del quorum assembleare necessario per l’approvazione degli interventi che danno diritto al superbonus 110% per il condominio.

Il quorum assembleare per i lavori da superbonus110%

L’art.

1108 del codice civile disciplina l’approvazione condominiale delle innovazioni e altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Nel dettaglio il codice civile stabilisce che:

“Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa”.

Con il decreto Agosto, così come approvato dal Governo, è stata derogata la predetta regola, stabilendo che le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione dei lavori che danno diritto al superbonus 110% (come ad esempio il cappotto termico sull’edificio condominiale)

“sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio”.

Dunque, resta ferma che l’approvazione deve avvenire a maggioranza dei partecipanti all’assemblea ma questi devono rappresentare almeno 1/3 (e non invece i 2/3) del valore dell’edificio condominiale.

Il nuovo quorum superbonus 110% esteso anche all’opzione di sconto in fattura o cessione del credito

L’emendamento approvato il 6 ottobre 2020, interviene nuovamente, estendendo il citato quorum anche a quelle deliberazioni aventi ad oggetto finanziamenti finalizzati agli interventi ed a quelle aventi ad oggetto l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura (ricordiamo, infatti, che a fronte dei lavori che danno diritto al superbonus 110% è possibile, in luogo della detrazione fiscale optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito).

Inoltre, anche se non previsto dal regolamento condominiale, viene ammessa la possibilità di svolgere l’assemblea in videoconferenza.

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