Al fine di godere del superbonus 110%, come noto, occorre eseguire il pagamento delle spese con bonifico c.d. parlante, ossia bonifico dal quale risultano:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

A tal fine, l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 24/E del 2020) ha chiarito che possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus (interventi di riqualificazione energetica) ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazione).

La ritenuta d’acconto sul bonifico parlante del superbonus 110%

Dal citato documento di prassi emerge altresì che il bonifico parlante non si rende necessario laddove il contribuente opti per la cessione del credito o sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale (vedi anche Il bonifico nel superbonus 110% è “parlante” solo in caso di detrazione in dichiarazione).

Il bonifico parlante, ai sensi di legge, è soggetto a ritenuta d’acconto dell’8% (art.25 decreto-legge n. 78 del 2010). In altri termini l’istituto di pagamento (banca o posta) accredita al beneficiario del bonifico (quindi all’impresa che ha eseguito i lavori) l’importo al netto della citata ritenuta.

Dunque, il bonifico deve essere predisposto con tutti i dati necessari a non pregiudicare alla banca o alla posta di operare tale ritenuta.

Bonifico parlante nel superbonus 110%: l’omessa indicazione del numero di fattura

Molti contribuenti nell’eseguire questi tipi di bonifici necessari per godere delle detrazioni fiscali per i lavori sulla casa, riportano nella causale di versamento anche il numero della fattura oggetto del pagamento stesso.

Si tratta di un dato indispensabile? Cosa succede nel caso in cui si omette tale indicazione?

Al riguardo possiamo essere sereni, in quanto, le FAQ dell’Amministrazione finanziaria dedicate al superbonus 110% hanno chiarito che l’omesso numero della fattura non pregiudica l’effettuazione della ritenuta di cui sopra.

Pertanto, il contribuente è in regola per godere del beneficio fiscale.

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