Se l’edificio, anche se condominiale, è sottoposto ai vincoli previsti dal  codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus 110% può spettare anche solo per gli interventi trainati tra i quali ad esempio rientra la sostituzione degli infissi.

 

Ad ogni modo è necessario che sia certificato il miglioramento energetico dell’edificio oggetto dei lavori.

 

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate con la 595 del 16 dicembre 2020.

Il superbonus 110%

Il superbonus è stato introdotto con l’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

 

In particolare, si tratta di una detrazione del 110% che spetta per i lavori finalizzati:

 

  • al risparmio energetico e
  • alla riduzione del rischio sismico.

 

Si usufruisce della detrazione in cinque quote annuali di pari importo.

 

I lavori devono essere effettuati su edifici residenziali.

Interventi trainati e trainanti

 

Si distingue tra lavori trainanti e lavori trainati. Quest’ultimi sono agevolati sono se effettuati congiuntamente a quelli trainanti.

 

A tal proposito, rientrano tra gli interventi trainanti quelli di:

 

  • isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

 

Tali interventi sono definiti  quali “interventi trainanti”.

 

Se collegati ad uno degli interventi appena citati, danno diritto alla detrazione del 110% anche i c.d. interventi  “trainati”:

 

  • gli interventi rientranti nell’eco bonus ordinario (art.14 D.L. 63/2013);
  • di installazione di impianti solari fotovoltaici ( art.16-bis comma 1 DPR 917/86, TUIR) e di
  • colonnine di ricarica la ricarica per  veicoli elettrici.

Indicazioni specifiche sul bonus, sono state date dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n°24/e 2020.

Gli edifici oggetto di intervento

Gli interventi di cui sopra devono essere realizzati:

 

  • su parti comuni di edifici residenziali in “condominio” (sia trainanti, sia trainati);
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché
  • su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).

Superbonus 110%: se l’immobile è sottoposto ai vincoli paesaggistici

 

Sopra abbiamo detto che affinché spetti il superbonus anche per gli interventi trainati devono essere eseguiti congiuntamente a quelli trainanti.

 

Tuttavia come da già circolare n°24/e 2020,

 

qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (vincoli paesaggistici) o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% (superbonus 110%) si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati.

 

Fermo restando la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche.  Oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

 

L’Agenzia delle entrate nella risposta n° 595 di oggi 16 dicembre, in merito a dei lavori effettuati su un condominio sottoposto a vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha ritenuto che:

 

il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.

 

Dunque, in tale caso il superbonus 110% spetta anche se eseguo solo lavori trainati come ad esempio la sola sostituzione degli infissi.

 

Se permettono, nell’insieme, il miglioramento energetico sopra descritto.

 

Ad ogni modo, anche nel caso specifico, è ammessa l’opzione per la cessione o lo sconto.