Il superbonus 110%, come noto ormai, si applica alle spese (per interventi trainanti e trainati di cui all’art. 119 del decreto Rilancio) fatte dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Si sostanzia in una detrazione fiscale da godere in 5 quote annuali di pari importo. Tuttavia, il beneficiario, può, in luogo della detrazione fiscale, optare:

  • per lo sconto diretto in fattura (se l’impresa che esegue i lavori lo accorda)
  • per la cessione del credito a terzi soggetti, inclusa l’impresa che esegue i lavori ed inclusi istituti di credito e finanziari.

Sconto in fattura o cessione del credito anche per altri bonus fiscali sulla casa: quali sono?

L’art.

121 dello stesso decreto Rilancio, ha (re)introdotto altresì, la possibilità di fare ciò anche a fronte di spese che danno diritto a godere delle altre detrazioni fiscali per i lavori sulla casa. Si tratta nel dettaglio, di quelli specificamente elencate al comma 2 del menzionato art. 121, ossia:

  • detrazione per lavori di recupero del patrimonio edilizio (c.d. bonus ristrutturazione)
  • detrazione per lavori di riqualificazione energetica (c.c. ecobonus)
  • detrazione per interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche (c.d. sismabonus)
  • detrazione per lavori di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (c.d. bonus facciate)
  • detrazione per l’installazione di impianti fotovoltaici
  • detrazione per installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Opzione di sconto o cessione del credito per bonus fiscali sulla casa: l’arco temporale di riferimento

A tal proposito, approfittando di questo articolo, rispondiamo ad alcuni dubbi dei lettori, i quali ci chiedevano se anche per le suddette detrazioni, la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, riguardi le spese fatte nello stesso arco temporale previsto per il superbonus 110%, ossia 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021.

La risposta la troviamo nel tenore letterale delle disposizioni normative del decreto Rilancio, ossia:

  • art. 119, riguardante il superbonus 110%, che per ora è circoscritto alle spese fatte nella predetta finestra temporale;
  • art. 121, riguardante la possibilità di optare per lo sconto o cessione per gli altri tipi di detrazione (qui il legislatore fa espressamente riferimento alle spese sostenute nel “2020 e 2021”).

In altri termini, ad esempio, con riferimento al bonus ristrutturazione, la possibilità di optare per lo sconto o cessione del credito riguarda le spese fatte nel periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2021 (mentre per il superbonus 110% ciò riguarda le spese fatte nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021).

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