In data 12 dicembre, a chiusura di un intervento alla Camera del presidente Meloni, il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha affermato che non ci sarà alcuna proroga del superbonus. Sfumata anche l’ulteriore se non ultima possibilità di proroga del superbonus 110, imprese e contribuenti con lavori 110 in corso devono tirare le somme in vista della fine dell’anno.

Posto che il 110 pieno si prenderà solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre sempre se allo stesse corrisponderà un SAL (stato avanzamento lavori) con interventi effettivamente realizzati.

Dunque, non si applica il trattamento di favore previsto due anni fa per il bonus facciate grazie al quale il contribuente poteva anticipare le spese a fine anno per prendere l’aliquota agevolativa più alta per poi completare i lavori nell’anno successivo.

La ragione della mancata estensione di tale meccanismo al superbonus è abbastanza chiara. Sconto in fattura e cessione del credito superbonus devono avvenire per SAL. Dunque alle spese oggetto delle citate opzioni devono corrispondere lavori effettivamente realizzati.  Cosa che invece non era prevista per gli altri bonus edilizi. Anche se poi i lavori dovevano essere comunque completati.

Detto ciò, è utile ricordare quali sono le regole per attivare lo sconto in fattura e la cessione del credito. Da qui vediamo qual è l’autonomia del singolo condòmino nella scelta tra detrazione, cessione o sconto in fattura. Nonché, in caso di cessione o sconto, se queste opzioni devono riguardare tutti i lavori o se per ognuno di essi è possibile differenziare le scelte.

Anche sulla base della propria capienza fiscale.

La scadenza del superbonus condomini. Senza proroga si scende al 70%

Prima di entrare nello specifico della questione, è utile fare un ragguaglio sulle scadenze del superbonus 110 condomini e sulle aliquote agevolative applicabili.

Iniziamo col dire che, rispetto alle spese 2023, chi si trova in una delle seguenti situazioni ha diritto al superbonus 110 pieno.

Il 110% spetta in riferimento (vedi L.197/2022) ai seguenti lavori:

  • interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la CILAS;
  •  interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto Aiuti-quater. Ossia in data 18 novembre 2022 e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILAS;
  • per gli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa fra il 18 novembre 2022 e il 24 novembre 2022, sempre a condizione che per tali interventi, alla data dei 25 novembre 2022, risulti presentata la CILAS;
    quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Dunque, in tutto questi casi, per le spese 2023, via libera al 110 pieno.

Chi non rientrava in queste casistiche invece è sceso dal 110% al 90% già con effetti dal 1° gennaio 2023.

Infatti, in base all’art.119 del DL 34/2020, decreto Rilancio, il superbonus spetta al:

  • 90% per le spese 2023 (non più al 110%);
  • 70% per le spese sostenute nell’anno 2024;
  • 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

Veniamo ora alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito superbonus 110.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito. Scelta per singolo intervento

E’ lecito chiedersi se in vista della scadenza di fine anno sia possibile optare per lo sconto, per la cessione ( o ancora per la detrazione) in relazione al singolo intervento trainante o trainato ammesso al 110. Fermo restando le verifiche sul SAL superbonus.

Ebbene, per rispondere a tale domanda ci viene in aiuto la circolare n°23/E 2022.

In tale documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha messo in evidenza come:

Qualora, inoltre, sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili (ad esempio, un intervento “trainante” di isolamento termico delle superfici disperdenti nonché interventi “trainati” quali l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e colonnine di ricarica veicoli elettrici), è possibile decidere se fruire direttamente della detrazione o esercitare le opzioni previste, con riferimento alle spese sostenute per ciascun intervento indipendentemente dalla scelta operata con riferimento agli altri.

Ad esempio, se l’immobile è stato oggetto di rifacimento del tetto, sostituzione infissi e condizionatori, il contribuente, rispetto a ciascun degli interventi potrà scegliere tra: sconto in fattura (se il fornitore è d’accordo), cessione del credito o detrazione.

Dunque, l’intermediario a cui si rivolgerà l’impresa o il contribuente per comunicare al Fisco l’opzione effettuata dovrà inviare un modulo di “comunicazione delle opzioni” diverso per ogni intervento realizzato. Al contrario, rispetto all’intervento oggetto di detrazione in dichiarazione dei redditi non dovrà trasmettere alcun modulo al Fisco.

Poco cambia se un’unica impresa partecipa alla realizzazione di diversi interventi. Anche in tale caso la scelta va fatta per singolo lavoro ossia per  “per codice intervento”. Si vedano le istruzioni al modello di comunicazione di sconto o cessione.

Volendo estremizzare il concetto, anche sulla base dei chiarimenti di Telefisco 2024, la scelta va fatta per singola fattura. E’ possibile mixare tra di loro sconto, detrazione e cessione.

Qualora, inoltre, sul medesimo immobile siano effettuati più interventi ammessi al Superbonus la verifica dello stato di avanzamento dei lavori è effettuata separatamente per ciascuno degli interventi agevolabili (circolare 23/e 2022).

Dunque si tratta di indicazioni da tenere bene a mente in vista della scadenza di fine anno.

Superbonus al 31 dicembre senza proroga. Cessione o sconto, ogni condòmino decide per sé

Veniamo all’autonomia dei singoli condòmini. Dunque il riferimento e ai proprietari o comunque a coloro i quali detengono l’appartamento inserito in un edifico condominiale, sulla base di un titolo idoneo (ad esempio locazione).

Partiamo dal presupposto che il singolo condòmino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici, in ragione dei millesimi di proprietà. O dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.

Detto ciò, come ribadito in diversi documento di prassi (vedi ad esempio, la circolare n°24/e 2020 sul superbonus,  per interventi sulle parti comuni degli edifici: non è necessario che il condominio nel suo insieme opti per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Alcuni condomini potranno scegliere di sostenere le spese relative agli interventi e beneficiare così della detrazione. Mentre altri potranno optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Infine, sempre rispetto alla scadenza del 31 dicembre, termine ultimo per prendere il 110 pieno (fermo restando la verifica sui SAL) è utile ricordare in caso di sconto in fattura, la data di effettivo pagamento, non essendoci un effettivo esborso, coincide con la data di emissione della fattura da parte del fornitore.

Alla data di emissione della fattura le spese si ritengono effettivamente sostenute dal contribuente che matura il diritto all’agevolazione. L’emissione della fattura dovrà avvenire entro il 31 dicembre.

E’ bene non aspettare l’ultimo minuto e mettere in conto eventuali ipotesi di scarto della fattura da parte dello S.d.i.

Riassumendo…

  • Dal 1° gennaio 2024  il superbonus scenderà al 70%;
  • fino al 31 dicembre, nel rispetto di alcune condizioni è possibile prendere il 110 pieno;
  • il 110 spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, che trovino corrispondenza in un Sal riferito al 31 dicembre 2023.