Prende forma la sugar tax, ossia la nuova imposta, introdotta dalla Legge di bilancio 2020, che colpisce il consumo sulle bevande edulcorate. E’, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il relativo decreto MEF (Ministero Economia e Finanze) che ne definisce l’ambito applicativo e gli aspetti operativi.

Cos’è la sugar tax

La nuova imposta sarebbe già dovuta entrare in vigore. Tuttavia, la legge di bilancio 2021, ha prorogato al 1° gennaio 2022 la partenza.

Il tributo, ricordiamo, è finalizzato a limitare il consumo di bevande con aggiunta di dolcificanti.

La misura è diversa a seconda dello stadio del prodotto. In dettaglio, la sugar tax è pari a:

  • 10 euro per ettolitro, in caso di prodotti finiti
  • 0,25 euro per kg per quelli destinati ad essere utilizzati previa diluizione.

Sugar tax: chi deve pagarla

Per le bevande edulcorate ottenute in un impianto di produzione e cedute, dal fabbricante, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, obbligato al pagamento della sugar tax è lo stesso fabbricante.

Laddove, invece, le bevande edulcorate siano ottenute per conto di un soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che provvede altresì alla loro cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, obbligato al pagamento è il medesimo soggetto cedente.

Infine:

  • per le bevande edulcorate provenienti da altri Paesi UE, obbligato al pagamento del tributo è l’acquirente
  • per quelle importate da Paesi non UE, il soggetto passivo della sugar tax è il soggetto che effettua l’importazione definitiva nel territorio dello Stato delle bevande stesse.

Come definizione, per bevande edulcorate si intendono quelle bevande finite e i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi, classificabili nelle voci NC 2009 e NC 2202 della nomenclatura combinata dell’UE, condizionati per la vendita e destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta degli edulcoranti ed aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume.

Casi di esonero dalla sugar tax

L’imposta in commento non è dovuta sulle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi UE ovvero dal medesimo soggetto esportate. La sugar tax, non è dovuta altresì:

  • sulle bevande edulcorate ottenute dal fabbricante per conto di un soggetto residente o non residente nel territorio nazionale, in possesso di codice identificativo e da quest’ultimo direttamente cedute per il consumo in altri Paesi UE ovvero dal medesimo soggetto esportate
  • per le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia corrispondente ad un quantitativo equivalente di saccarosio inferiore o uguale a 25 grammi per litro, per le bevande finite e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi.

Accertamento, liquidazione e riscossione della sugar tax

L’accertamento e la liquidazione della sugar tax saranno effettuati sulla base di dichiarazioni mensili, redatte per ciascun mese solare, che riportano tutti i dati necessari alla quantificazione del tributo dovuto.

In caso di omesso versamento, totale o parziale, del tributo, l’Agenzia dogane e monopoli, notifica, per il tramite della PEC, al soggetto obbligato, un avviso di pagamento. Il contribuente deve procedere con il versamento di quanto richiesto, entro 30 giorni dalla notifica stessa.

In caso di mancato adempimento di quanto intimato nell’avviso di pagamento, ne consegue la procedura di riscossione coattiva del tributo.

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