Con l’asse ereditario si identifica il patrimonio (mobiliare e immobiliare) che finisce in successione agli eredi quando viene a mancare una persona cara.

Eredi che, oltre a dove affrontare il doloro per la perdita, sono chiamati a fare un adempimento fiscale all’Agenzia Entrate. Parliamo della dichiarazione di successione. Una dichiarazione che, tuttavia, non sempre è obbligatoria. In particolare, l’adempimento NON è da farsi se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e

  • l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro
  • e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Laddove obbligatoria, la dichiarazione deve farsi, telematicamente, entro 12 mesi dalla data del decesso.

È sufficiente che l’adempimento sia fatto da uno degli eredi per liberare anche gli altri. Sono dovute imposte (ipotecaria, catastale, di bollo, ecc.).

Se c’è testamento

Con il recente decreto di riforma imposta di successione e testamentaria, tornano di attualità alcuni concetti con cui bisogna avere a che fare quando di mezzo c’è l’eredità da spartirsi. Definizioni che, comunque, entrano in gioco quando di mezzo c’è la Dichiarazione di successione all’Agenzia Entrate.

Tra tali concetti rientrano quelli di successione legittima e successione testamentaria. La differenza tra le due terminologie non è così difficile da intuire. Quella legittima è la successione che si apre per legge, ossia quando comunque manca un eventuale testamento in vita fatto dal deceduto. Qui, in gioco entrano i c.d. eredi legittimi, ossia coloro che per diritto sono considerati eredi. Parliamo, ad esempio del coniuge, figli, ecc.

La successione testamentaria, invece, entra in campo quando il deceduto, nei momenti di vita, ha fatto testamento indicando le proprie volontà sulla spartizione dell’asse ereditario dopo la sua morte. Nella successione testamentaria c’è da garantire il rispetto della c.d. quota di riserva. Una quota che ha come antagonista la quota disponibile.

Successione ereditaria: quota di riserva e quota disponibile

Nella successione testamentaria, per quota di riserva (detta anche quota di legittima) si intende la parte dell’asse ereditario che per legge spetta agli eredi legittimi. In altre parole, se ad esempio, il deceduto ha moglie e figli, la legge dice che dell’asse ereditario esiste una quota minima che deve finire a detti eredi legittimi.

La quota disponibile, invece, è quella di cui il deceduto, nel suo testamento fatto in vita, poteva destinare a chiunque.

Se nella successione testamentaria, non risulta rispettata la quota di legittima, quel testamento può essere impugnato dagli eredi legittimi.

Riassumendo

  • la successione ereditaria deve presentarsi, se obbligatoria, entro 12 mesi dalla data del decesso
  • la presentazione è telematica all’Agenzia Entrate
  • per successione legittima si intenda quella che si apre per legge
  • la successione testamentaria entra in gioco quando il deceduto aveva fatto testamento quando era in vita
  • quota di legittima (o quota di riserva) è la parte dell’asse ereditario che per legge deve destinarsi agli eredi legittimi
  • quota disponibile è la parte dell’asse ereditario che nel testamento può risultare devoluta a chiunque.