Nella seduta del 9 aprile , il Governo Meloni, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce tra l’altro,  disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Diverse le novità apportate all’ imposta di successione e donazione.

Ad esempio, in materia di dichiarazione di successione viene previsto che il contribuente potrà calcolare in autonomia l’imposta da versare così come già previsto per altre imposte indirette:  ipotecarie, catastali, imposta di bollo e tasse ipotecarie.

L’Agenzia delle entrate potrà notificare un un avviso di liquidazione entro due anni, qualora emergesse una maggiore imposta da versare. Le sanzioni saranno ridotte a un terzo se il contribuente pagherà le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso. 60 giorni.

Per quanto riguarda l’imposta di registro, per i contratti preliminari si passa dalle aliquote differenziate a un’aliquota unica dello 0,5%. Ciò sia in caso di caparre confirmatorie che di acconti.

Vediamo nello specifico le novità per imposta di successione e imposta di registro.

Riforma fiscale. Le novità per l’imposta di successione

Partendo dai trust, con il nuovo decreto:

  • l’imposta sulle successioni e sulle donazioni viene estesa ai trasferimenti derivanti da trust;
  • l’imposta è esclusa esplicitamente per le liberalità d’uso;
  • le franchigie e le aliquote di imposta applicabili dipendono dal valore dei beni e dal rapporto di coniugio o di parentela tra disponente e beneficiario all’atto del trasferimento;
  • il versamento dell’imposta avviene in autoliquidazione da parte del beneficiario al momento del trasferimento e previa denuncia dello stesso o, in via anticipata e definitiva, da parte del disponente o del trustee al momento del conferimento dei beni o dell’apertura della successione.

L’imposta è pagata a titolo definitivo e non è restituita.

Un’importante novità si registra anche in materia di trasferimenti d’azienda in ambito familiare.

In caso di trasferimento a favore dei discendenti e del coniuge di quote sociali e azioni di società di capitali e di società cooperative, non si paga l’imposta di donazione:

  • quando per effetto del trasferimento è acquisito il controllo di diritto (secondo quanto previsto dal Codice civile)
  • o vi sia un controllo già esistente.

Dunque, se nei recenti documenti di prassi (vedi risposta n°72/2024), l’Agenzia delle entrate escludeva l’esenzione laddove chi riceveva le ulteriori quote aveva già il controllo dell’azienda (la maggioranza societaria) ora la situazione cambia. La presenza di un controllo già in essere non è da ostacolo all’esenzione dell’imposta di donazione.

A ogni modo, l’agevolazione è subordinata sempre al mantenimento da parte di chi riceve le quote societarie per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e. Lo stesso trattamento di favore spetta anche per i trasferimenti di quote sociali e azioni di società residenti in Paesi UE o SEE.  O che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

Come cambia la dichiarazione di successione?

La riforma fiscale cambia anche la dichiarazione di successione con la precompilata

Nel comunicato del Governo sulla riforma delle imposte indirette si legge che:

in merito alle dichiarazioni di successione, si prevede una semplificazione delle informazioni e della documentazione da allegare e l’obbligo dell’invio telematico entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, con eccezione per i residenti all’estero.

Oltre a quanto detto in apertura sull’autoliquidazione dell’imposta.

Riforma fiscale. Come cambia l’imposta di registro?

In materia di imposta di registro la riforma dispone:

  • per gli atti di trasferimento di azienda o rami di azienda, l’applicazione di diverse aliquote per il trasferimento delle diverse tipologie di beni (mobili e immobili) che compongono il patrimonio aziendale, a condizione che l’atto o i suoi allegati riportino una ripartizione del corrispettivo tra le diverse tipologie di beni. In assenza di tale ripartizione si applica l’aliquota unica più elevata;
  • nelle divisioni ereditarie, al fine di stabilire la massa comune, si tiene conto anche del valore dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione (eredi legittimi), ma tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione;
  • per i provvedimenti di condanna dell’autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi, l’Agenzia delle entrate procede alla preventiva escussione nei confronti della parte condannata al pagamento delle spese o del debitore nei cui confronti il decreto ingiuntivo è divenuto esecutivo. Con riferimento agli atti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, si prevede che l’Agenzia, dopo aver registrato il provvedimento, a prescindere dal pagamento dell’imposta, provveda direttamente alla riscossione dell’imposta di registro;
  • i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati vengono ricondotti alla categoria di quelli aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale non altrove indicati, per i quali si applicano l’imposta di registro con aliquota del 3 per cento e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro.

Inoltre, per i contratti preliminari si passa dalle aliquote differenziate a un’aliquota unica dello 0,5% sia in caso di caparre confirmatorie che di acconti, non superiore all’imposta di registro che sarebbe dovuta per il contratto definitivo.

Riassumendo…

  • Il Governo ha approvato un nuovo decreto in materia di imposte indirette;
  • diverse le novità in materia di imposta di successione e donazione;
  • il contribuente potrà calcolare in autonomia l’imposta da versare sfruttando anche la nuova dichiarazione di successione precompilata.