La legge di bilancio 2023 ha previsto, nell’ambito della c.d. tregua fiscale, l’annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Parliamo del c.d. stralcio debiti.

Si tratta di uno stralcio “totale” se parliamo di debiti affidati all’Agente Riscossione dalle amministrazioni centrali e agenzie fiscali. Mentre lo “stralcio” sarà parziale, in caso di debiti affidati all’Agente riscossione dalle amministrazioni locali (comuni, regioni, e province).

Tuttavia, alle amministrazioni locali è data una doppia possibilità, ossia:

  • deliberare entro il 31 marzo 2023 la scelta di applicare lo “stralcio totale
  • deliberare entro il 31 marzo 2023 la decisione di NON applicare per nulla lo stralcio (quindi, nemmeno quello parziale).

L’una o l’altra scelta deve esser comunicata all’Agenzia Entrate Riscossione entro il 31 marzo stesso.

A questo proposito sul sito istituzionale dell’Agenzia sono disponibili i modelli per comuni, regione e provincia per fare questa comunicazione.

Stralcio debiti “totale” e “parziale”: cosa si paga e cosa non si paga

L’operazione di stralcio debiti in commento sarà fatta in automatico dall’Agente riscossione alla data del 30 aprile 2023 (salvo proroghe). Quindi, il cittadino non dovrà fare nessuna richiesta. Come detto, se trattasi di debiti affidati all’Agente riscossione dalle amministrazioni centrali o agenzie fiscali, lo stralcio è totale. Questo significa che, saranno annullate tutte le voci del debito.

Diverso, invece, il caso dello stralcio nel caso di debiti affidati dalle amministrazioni locali. In questo, caso, come detto, se l’amministrazione, entro il 31 marzo 2023, non delibera nessuna decisione allora la regola è quella dell’annullamento parziale. In dettaglio, lo stralcio debiti parziale, significa che saranno annullate solo le seguenti voci del debito:

  • interessi per ritardata iscrizione a ruolo
  • sanzioni e interessi di mora.

Non saranno, invece, stralciate (quindi, il contribuente deve comunque pagare) le seguenti voci del debito:

  • quota capitale (ad esempio l’IMU non versata)
  • rimborso spese per procedure esecutive
  • diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi.

Cosa fare se il comune NON applica per nulla lo stralcio

Si tenga presente che anche lo stralcio debiti parziale sarà automatico. Il contribuente NON dovrà fare alcuna domanda al comune, alla regione o alla provincia. L’operazione sarà fatta al 30 aprile 2023.

Stessa cosa, dicasi nel caso in cui l’ente abbia deliberato la scelta per lo stralcio totale. Anche in questo caso poi lo stralcio debiti sarà automatico.

Laddove, invece, l’ente non abbia deliberato nulla, lo stralcio per i tributi locali non ci sarà. In alternativa, però è comunque ammesso accedere alla rottamazione quater. In tal caso però bisogna fare domanda all’Agenzia Entrate Riscossione entro il 30 aprile 2023. Sempreché si tratta di debiti affidati dall’amministrazione a tale agente riscossione.