Sul portale del Sistema Tessera Sanitaria sono state aggiornate le F.A.Q. relative all’invio dei dati di spesa da parte degli operatori sanitari al Sistema tessera  Sanitaria, S.t.S. L’invio è finalizzato alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata. Infatti nella dichiarazione precompilata troviamo le spese sanitarie, per farmaci visite private ecc, che abbiamo sostenuto nel corso dell’anno; si tratta di spesa che se pagate con carte di credito, debito e altri strumenti tracciabile possono essere scaricate dalla tasse al 19%.

Per i farmaci e per le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale posso detrarre la spesa anche se pago in contanti.

L’invio dei dati dal Sistema tessera Sanitaria

Quando ci rechiamo in farmacia per acquistare dei farmaci, dal medico specialistico per effettuare una visita, la spesa che sosteniamo viene comunicata dall'”operatore sanitario”, farmacista, medico ecc, al Sistema tessera Sanitaria(S.t.S.). Tale spesa viene messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate affinché possa inserirla nella nostra dichiarazione precompilata. Inserita in dichiarazione, possiamo scaricarla dalle tasse. Attenzione, la Legge n°160/2019, Legge di bilancio 2020 ha previsto che le spese sanitarie e gli altri oneri detraibili  possono essere scaricati solo se pagati con strumenti tacciabili quali, carte di credito, debito, assegni bancari, postali ecc. I dati messi di spesa messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate sono solo quelli pagati con strumenti tracciabili, salvo quanto diremo di seguito.

Le spese pagate in contanti

Possono essere scaricate anche se pagate in contanti, dunque sono comunque inserite in precompilata (comma 680 Legge 160/2019):

  • le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché
  • quelle per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

A partire dal 2021, si è passati da un invio dei dati annuale ad un invio mensile.

Si veda a tal proposito il D.M. MEF 19 ottobre 2020.

Circa i pagamenti tracciabili, l’art.2 comma 1 del decreto citato dispone che

per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalità di cui ai decreti attuativi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie, di cui all’articolo 1, comma 679, della legge di bilancio 2020. Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all’art. 1, comma 680, della legge di bilancio 2020.

Ad ogni modo è possibile opporsi alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle entrate. Magari per questioni di privacy.

L’invio dei dati di spesa al Sistema Tessera Sanitaria: aggiornate le FAQ

Nei giorni scorso sul portale Sistema tessera Sanitaria, sono state inserite nuove FAQ sull’invio dei dati allo stesso S.t.S.

Si riportano le più importanti.

Come sono trattate dal S.t.S le spese 2020 inviate con il nuovo tracciato 2021?

Il nuovo tracciato riguarda i pagamenti sostenuti dai cittadini a partire dal 1 gennaio 2021: sul tracciato i campi aggiuntivi sono stati definiti non obbligatori proprio per consentire la retro-compatibilità con le spese 2020. Le spese 2020 andrebbero inviate con il vecchio schema, ma se inviate con il nuovo, il Sistema TS non terrà conto dei campi aggiuntivi.

Come va trasmesso un documento di spesa in parte pagato in contanti e in parte tracciato?

Se una prestazione sanitaria viene pagata dal cittadino in parte in contanti in e in parte modo tracciato, il documento di spesa va inviato al Sistema TS come “non tracciato” (pagamentoTracciato= NO).

Quali sono i nuovi dati da inviate al S.t.S.? 

I campi introdotti dal D.M. 19 ottobre 2020 sono relativi alle seguenti informazioni:

  1. pagamento tracciato (già previsto per le spese 2020)
  2. tipo di documento (per distinguere fattura da documento commerciale)
  3. flag opposizione (per inviare il documento anche in presenza di opposizione da parte del cittadino); se il flag è impostato a 1, il codice fiscale del cittadino deve essere assente; in caso contrario, il documento è scartato.
  4. aliquota e natura IVA: campi impostati in alternativa.

Come va imposta in fattura il “campo Natura” ? 

Per il documento commerciale il campo “Natura” è da due caratteri e assume i valori da N1 a N6. Per la fattura, il campo va da 2 a 4 caratteri e assume i valori da N1 a N6 con i relativi sottocodici, ove previsti:

  • N1 Escluse ex. art. 15;
  • N2 Non soggette;
  • N3 Non imponibili;
  • N4 Esenti;
  • N5 Regime del margine;
  • N6 Inversione contabile.

Come sono trattate le spese inviate a cavallo d’anno 2021/2022? 

Saranno accolti tutti i documenti validi, pagati nel 2021 e inviati fino al 31 gennaio 2022 in inserimento e fino al 7 febbraio 2022 in variazione.

I documenti inviati oltre il mese successivo alla data di pagamento, sebbene accolti, saranno comunque oggetto di segnalazione.

A tal proposito si ricorda che l’invio da annuale è diventato mensile, per questo si parla di segnalazione per i documenti inviati in ritardo (FAQ Sistema tessera Sanitaria).