Fra le spese detraibili in dichiarazione dei redditi, quelle sanitarie rappresentano la voce più corposa e frequente dei contribuenti. La precompilata racchiude già molte voci pre-caricate, ma spesso mancano dati o ci sono errori che vanno corretti.

Come noto, alle spese mediche presentate in fase di dichiarazione dei redditi è riconosciuta una detrazione pari al 19% con una franchigia di 129,11 euro. Solo in caso di spese sanitarie portate in deduzione (spese mediche specifiche per persone disabili) vi è la possibilità di ottenere il rimborso del 19% dell’importo senza incorrere nella franchigia.

Spese sanitarie non detraibili

Prima di trasmettere il modello 730/2020 è quindi opportuno verificare che tutte le spese sanitarie detraibili siano state inserite ed eventualmente farlo manualmente modificando la dichiarazione. E’ bene, però, prestare attenzione alle spese che possono essere detratte tenendo presente in casi di esclusione che sono:

Spese per cure osteopatiche. Non essendo l’osteopata riconosciuto dal Ministero della Salute quale professionista sanitario, le fatture da esso rilasciate non sono detraibili.

Ginnastica e palestra. Generalmente esclusa ad eccezione di quando la prestazione ai fini riabilitativi è prescritta da un medico ed effettuata in centri sanitari riconosciuti

Fisiokinesiterapia, laserterapia, chinesi, kinesi, taping. Generalmente escluse ad eccezione di apllicazione su prescrizione di fisiatra o medico specializzato

Massoterapia. Come per l’osteopata, il massoterapista non è riconosciuto dal Ministero della Salute quale professionista sanitario, pertanto le fatture da esso rilasciate non sono detraibili

Massaggi. Solo se tali prestazioni sono prescritte da un fisiatra o medico specializzato. In tutti gli altri casi le spese non sono detraibili

Cure termali. Generalmente sono escluse dalla detrazione, ma possono essere detratte se prescritte da un medico.

Prestazioni chiropratiche.  Come per l’osteopata, il chiropratico non è riconosciuto dal Ministero della Salute quale professionista sanitario, pertanto le fatture da esso rilasciate non sono detraibili

Le spese mediche già rimborsate

Sono altresì escluse dalla detrazione fiscale le spese mediche per le quali è già stato concesso un rimborso al contribuente.

E’ il caso delle polizze assicurative private o aziendali per le quali vi è già copertura assicurativa. Casi frequenti sono anche quelli relativi a rimborso a seguito di risarcimento danni  (per responsabilità di terzi o a seguito di incidente stradale). Per questo tipo di risarcimenti, non sempre il soggetto assicurante invia i dati alla precompilata che risulta quindi mancante di questi dati. Attenzione, però, il controllo potrà avvenire in un secondo momento su richiesta documentale da parte dell’Agenzia delle Entrate e, in caso di spese sanitarie già rimborsate e dichiarate ai fini della detrazione fiscale, si incorre in una sanzione, oltre alla restituzione della quota Irpef.