Dall’anno d’imposta 2020, una delle condizioni fondamentali per riportare in dichiarazione dei redditi le spese detraibili al 19%, è quella di averle pagate con strumenti di pagamento tracciabile.

Ci riferiamo ad esempio alle spese sanitarie, alle spese per l’attività sportive dei figli, alle spese veterinarie, alle spese universitarie, agli interessi per il muto dell’abitazione principale, ecc. Fanno eccezione alla regola della tracciabilità solo:

  • le spese sostenute per acquisto di farmaci (anche omeopatici);
  • le spese sostenute per acquisto di dispositivi medici;
  • le spese sostenute per prestazioni rese da strutture sanitarie pubbliche o strutture private accreditate al SSN.

Questi oneri, dunque, possono essere detratti anche se pagati in contanti.

Tutti gli altri oneri detraibili al 19%, invece, vanno pagati con strumenti tracciabili se si vuole avere lo sgravio.

Quali sono gli strumenti tracciabili

Gli strumenti tracciabili che possono essere usati per pagare le spese detraibili al 19% sono quelli elencati dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997, ossia:

  • carta credito
  • carta di debito
  • carta prepagate
  • assegni bancari e postali
  • assegni
  • altri sistemi di pagamento.

Per “altri strumenti di pagamento” di intendono tutti quelli che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento. Ad esempio, il pagamento effettuato tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via smartphone.

Le spesa detraibili pagate con la carta del figlio

Ai fini della detrazione in dichiarazione dei redditi resta fermo il presupposto che la detrae colui che l’ha effettivamente sostenuta. La fattura di spesa o altro documento di spesa deve essere intestato a chi la deve portare in detrazione.

Potrebbe, tuttavia, accadere, ad esempio, che la fattura sia intestata al genitore ed è pagata con la carta di credito intestata al figlio oppure viceversa.

In queste situazioni, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che può tranquillamente detrarre la spesa colui che è intestatario della fattura a condizione che si dimostri che sia stata effettivamente sostenuta da lui stesso.

Ad esempio, questa circostanza può essere supportata da una dichiarazione del contribuente in cui questi autocertifica di aver rimborsato, in contanti, all’intestatario della carta, la spesa sostenuta. Tale autocertificazione non serve laddove la carta è cointestata (Circolare Agenzia Entrate n. 14/E del 2023).

Riassumendo…

  • le spese detraibili al 19% (ad esempio le spese sportive figli) possono essere portare in dichiarazione redditi solo se pagate con strumenti tracciabili (NON contanti)
  • sono detraibili anche se pagate in contanti:
    • le spese sostenute per acquisto di farmaci (anche omeopatici)
    • le spese sostenute per acquisto di dispositivi medici
    • le spese sostenute per prestazioni rese da strutture sanitarie pubbliche o strutture private accreditate al SSN
  • se il documento di spesa è intestato ad un soggetto (esempio genitore) e il pagamento è fatto con la carta di credito di altro soggetto (ad esempio figlio), la detrazione può farla il soggetto intestatario del documento di spesa se dimostra o autocertifica di averla rimborsata all’altro soggetto.