Entro il 30 settembre devono essere pagate le cartelle e gli altri atti della riscossione i cui pagamenti erano stati sospesi per via dell’emergenza Covid-19. Infatti, la sospensione dei pagamenti era stata disposta, in proroga, dal decreto Sostegni-bis,  fino al 31 agosto. Lo stesso decreto ha previsto che i versamenti che ricadono nel periodo di sospensione, devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il 30 settembre.

La sospensione delle cartelle esattoriali

Fino al 31 agosto, grazie al D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, i contribuenti hanno potuto beneficiare della c.

d sospensione delle cartelle  La sospensione riguardava  tutti i pagamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. L’8 marzo è la data a partire dal quale è stata disposta la prima sospensione dell’attività di riscossione.

Difatti, sono stati oggetto di sospensione i pagamenti relativi ai seguenti atti affidati per il recupero all’Agente della riscossione:

  • cartelle esattoriali emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • ecc.

Come noto, i pagamenti sospesi nel periodo 8 marzo 2020-31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro giovedì 30 settembre. In unica soluzione.

La richiesta della rateazione evita il salasso al 30 settembre

Per evitare di pagare in unica soluzione, per le cartelle in scadenza proprio nel suddetto periodo di sospensione, è possibile richiedere una rateazione degli importi dovuti. In tal modo, blocchiamo il Fisco ed evitiamo anche di subire eventuali procedure cautelari o esecutive da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione.

Ad ogni modo:

  • per le richieste di rateizzazione delle cartelle esattoriali presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il “Decreto Ristori” prevede che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà (con ISEE) deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100 mila euro;
  • per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Inoltre, una volta ottenuta la rateazione, relativamente ai piani di rateizzazione in essere al 31 dicembre 2020 o richiesti entro il 31 dicembre 2021, il contribuente decade dalla rateazione delle cartelle esattoriali in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque ordinariamente previste.