Superato il periodo di sospensione delle cartelle esattoriali alla data del 31 agosto, l’Agenzia delle entrate-riscossione riprenderà appieno la sua attività. Ripartiranno i controlli sui debiti scaduti e non pagati e riprenderanno le procedure cautelari ed esecutive.

La sospensione delle cartelle esattoriali

Con l’art.2 del D.L. 99/2021, il Governo ha prorogato la sospensione dell’attività di riscossione al 31 agosto 2021.  In tal modo,  è stata allungata la precedente proroga al 30 giugno prevista dal D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis. La sospensione riguarda anche tutti i pagamenti di cartelle esattoriali e altri atti della riscossione in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

L’8 marzo è la data a partire dalla quale è stata disposta la prima sospensione dell’attività di riscossione.

Durante il periodo di sospensione, quindi fino al 31 agosto 2021, Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare o esecutiva.

Come bloccare le procedure di recupero del fisco

Se abbiamo una cartella con scadenza proprio durante il periodo di sospensione, potrebbe essere utile prendere alcuni accorgimenti per evitare, alla ripresa dell’attività di riscossione, di essere destinatari di provvedimento cautelare od esecutivi da parte dell’Ex Equitalia. Il riferimento è alle procedure di fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento  ecc.

La prima cosa da fare è quella di richiedere una rateazione del debito. Ciò conviene farlo entro il prossimo 31 agosto.

Tenendo bene a mente che:

  • per le richieste di rateizzazione delle cartelle esattoriali presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il “Decreto Ristori” prevede che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà (con ISEE) deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100 mila euro, in deroga alla soglia di 60 mila euro prevista dall’art. 19, comma 1 ultimo periodo, del DPR n. 602/1973;
  • per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Inoltre, relativamente ai piani di rateizzazione in essere al 31 dicembre 2020 o richiesti entro il 31 dicembre 2021, il contribuente decade dalla rateazione delle cartelle esattoriali in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque ordinariamente previste.