Anche il Fisco va in vacanza.

Durante le ferie di agosto, adempimenti e versamenti tributari sono sospesi. La sospensione si applica anche agli avvisi bonari e alla richiesta di documenti da parte del Fisco.

Ecco chi può star tranquillo sotto l’ombrellone e chi invece deve comunque pagare il conto al Fisco.

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali

Nel mese di agosto, sono sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari. In particolare la sospensione riguarda gli adempimenti e i versamenti che scadono dal 1º al 20 agosto di ogni anno.

I versamenti possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art.3-quater D.L. 16/2012).

Ciò comporterà che in data 22 agosto (il 20 è sabato), si concentreranno tutte le scadenze che di solito sono distribuite nei primi 20 giorni del mese. Dunque, versamenti Iva, adempimenti del datore di lavoro, versamenti delle imposte.

Sulle imposte, i contribuenti che non hanno pagato l’Irpef o le imposte sostitutive della stessa alla data del 30 giugno (c.d. tax day), potranno effettuare il versamento entro il 22 agosto con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. In realtà la scadenza per pagare con la maggiorazione era quella del 30 luglio, che cadendo di sabato, slitta al lunedì immediatamente successivo, dunque a lunedì 1° agosto. Considerato che il 1° agosto rientra nel suddetto periodo di sospensione, il pagamento potrà essere effettuato entro il 22 agosto.

Anche gli avvisi bonari vanno in ferie

Anche per gli avvisi bonari è prevista una sospensione.

Infatti, dal 1° agosto al 4 settembre è sospeso il termine di 30 giorni entro i quali i contribuenti possono pagare le somme a loro contestate con gli avvisi bonari. Normalmente, entro questi 30 giorni, i contribuenti possono  beneficiare di una riduzione delle sanzioni a:

  • 1/3 in caso di avvisi bonari da controllo automatico
  • 2/3 se l’avviso bonario è da controllo sostanziale delle dichiarazioni dei redditi o Iva.

Non rientrano nella sospensione:

  • gli atti di accertamento di maggior valore ai fini dell’imposta registro, di avviso di liquidazione derivante da riqualificazione degli atti oppure in caso di avviso di liquidazione dell’imposta di successione;
  • i termini per pagare le cartelle esattoriali (art. 25, D.P.R. n. 602/1973).

Sempre nello stesso periodo, dal 1º agosto al 4 settembre, sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori.

La sospensione non opera per le richieste di documenti e informazioni effettuate nel corso delle attivita’ di accesso, ispezione e verifica, nonche’ delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA (vedi art.7-quater, commi 16 e 17 del D.L. 193/2016).

La sospensione dei termini processuali

Durante le ferie di agosto sono sospesi anche i termini processuali, ex art.1, Legge 742/1969.

In particolare, la sospensione opera dal 1° al 31 agosto e riguarda sia la giurisdizione ordinaria sia la giustizia amministrativa.

Dunque anche termini del contenzioso tributario sono sospesi.

Ad esempio, sono oggetto di sospensione i termini per:

  • presentazione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato);
  • costituzione in giudizio del ricorrente (30 giorni dalla notifica del ricorso o appello);
  • costituzione in giudizio della parte resistente (60 giorni dalla notifica del ricorso);
  • fare appello (60 giorni dalla notifica della sentenza oppure 6 mesi dal deposito);
  • depositare documenti (20 giorni liberi prima dell’udienza);
  • memorie illustrative (10 giorni liberi prima dell’udienza);
  • brevi repliche (5 giorni liberi prima della data di trattazione);
  • riassumere in giudizio (un anno dal deposito della sentenza di Cassazione con rinvio).

Ad esempio, se un contribuente riceve un avviso di accertamento in data 7 agosto, i 60 giorni di tempo per proporre ricorso decorreranno dal 1 settembre.

La sospensione riguarda anche la procedura di reclamo/mediazione. Per le fasi cautelari del processo, non opera sospensione alcuna.

Le rate della rottamazione-ter

Per la rottamazione-ter non c’è alcuna sospensione delle rate.

Infatti, come da recente riammissione alla rottamazione-ter, entro l’8 agosto i contribuenti dovranno pagare le rate scadute nel 2021:28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2021.

Qui trovi le informazioni su come pagare i bollettini.