I versamenti delle rate della rottamazione-ter beneficiano di qualche sospensione nel mese di agosto oppure bisogna rispettare le scadenze come da calendario ordinario?

Ecco quali sono le prossime scadenze della rottamazione-ter e cosa succede laddove il contribuente non dovesse rispettarle o dovesse versare di meno rispetto a quanto effettivamente dovuto.

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari

Come ogni anno, oltre alla sospensione dei termini processuali, è prevista la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali che scadono dal 1° al 20 agosto di ogni anno.

Infatti, in base alle previsioni di cui all’art. 37, comma 11-bis del Dl n. 223/2006:

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attivita’ di accesso, ispezione e verifica, nonche’ delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Niente sospensione per la rottamazione-ter

Quanto detto finora non si applica però alle prossime scadenze della rottamazione-ter.

Dunque, entro l’8 agosto i contribuenti interessati dovranno pagare le rate 2021.

In particolare, come da proroga, la scadenza per pagare le rate 2021 è fissata al 31 luglio 2022.

Per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, entro tale termine dovranno essere corrisposte le rate in scadenza nel 2021 ossia:

  • 28 febbraio,
  • il 31 maggio,
  • 31 luglio e
  • 30 novembre 2021.

Per il termine del 31 luglio 2022 sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro l’8 agosto 2022.

Rispetto a tale scadenza non c’è alcuna sospensione o rinvio.

Chi non paga, decade dalla rottamazione-ter.

Gli importi dovuti all’Agenzia delle entrate-riscossione non potranno essere rateizzati. Quanto versato in precedenza sarà considerato in acconto rispetto all’importo dovuto nella cartella originaria per la quale il contribuente era stato ammesso alla rottamazione-ter.

Le stesse conseguenze negative si avranno in caso di versamenti insufficienti.