Fino al 28 febbraio sono sospesi i pagamenti legati a cartelle e altri atti emessi dall’Agenzia delle entrate-riscossione. I pagamenti sospesi devono essere effettuai entro la fine di marzo. La sospensione riguarda anche gli avvisi bonari rateizzati con l’Agenzia delle entrate?

La sospensione dell’attività di riscossione

Il D.L. 7/2021 ha prorogato la sospensione dell’attività di riscossione da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione, Ex Equitalia. Infatti,

l’attività di riscossione dell’Ex Equitalia viene ulteriormente sospesa fino al 28 febbraio.

Il precedente termine era fissato al 31 gennaio. Nello specifico, fino al 28 febbraio, l’Agente della riscossione non potrà notificare nuove cartelle, avvisi di addebito INPS nè avvisi di accertamento. Si deve trattare di atti affidati per il recupero all’Agente della riscossione.  .

Sono inoltre sospesi tutti i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021.  I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, entro il 31 marzo 2021. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

In base a quanto detto finora, il nuovo decreto proroga ulteriormente la sospensione dell’attività di riscossione. Sospensione disposta in primis con l’art. 68 del D.L. 18/2020 e poi di volta in volta proprogata dai vari decretI emergenziali.

Sono sospesi anche i pagamenti legati a piani di rateazione delle cartelle, ex art.19 del DPR 602/73.

Sospensione dell’attività di riscossione: esclusi gli avvisi bonari

La previsione di proroga della sospensione non riguarda gli avvisi bonari. In particolare ci riferiamo agli avvisi per i quali il D.L. 34/2020, decreto Rilancio, aveva ammesso la proroga dei pagamenti anche tramite delle rateazioni.

Infatti, l’art.144 del decreto Rilancio prevede una remissione in bonis per i contribuenti con pagamenti  in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 delle somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale (c.d. avvisi bonari).

Tali versamenti erano considerati  considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

Dunque, i versamenti dei pagamenti degli avvisi bonari e delle relative rate in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020, erano considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

La norma prevede analogamente che anche i versamenti dovuti all’esito degli stessi controlli automatici e formali, in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020) e il 31 maggio 2020, potevano essere effettuati entro il 16 settembre 2020.

I versamenti sospesi postevano essere effettuati anche:

  • in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020,
  • con scadenza il 16 di ciascun mese.

Detto ciò, tali pagamenti non rientrano nella proroga al 28 febbraio della sospensione dell’attività di riscossione.

Tale indicazione è stata confermata dall’Agenzia delle entrate nel corso di Telefisco 2021.