Con un nuovo decreto Legge viene prorogata di un mese la sospensione dei pagamenti delle cartelle esattoriali. Si passa dal 31 gennaio al 28 febbraio. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31 marzo. Fino al 28 febbraio, l’Agente della Riscossione non potrà notificare nuove cartelle nè altri atti della riscossione quali ipoteche, pignoramenti o fermi amministrativi.

Ecco cosa cambia con questa ulteriore proroga della sospensione dell’attività della riscossione legata al protrarsi dell’emergenza covid-19.

Proroga della sospensione dell’attività di riscossione

Con il D.L. 7/2021 l’attività di riscossione dell’Ex Equitalia viene ulteriormente sospesa fino al 28 febbraio.

Nello specifico, fino a tale data, l’Agente della riscossione non potrà notificare nuove cartelle, avvisi di addebito INPS nè avvisi di accertamento. Naturalmente,  si deve trattare di atti affidati per il recupero all’Agente della riscossione.  Sono sospesi anche i pagamenti legati a piani di rateazione delle cartelle, ex art.19 del DPR 602/73.

Sui pagamenti, la sospensione riguarda quelli in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021.  I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, entro il 31 marzo 2021. Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

In base a quanto detto finora, il nuovo decreto proroga ulteriormente la sospensione dell’attività di riscossione. Sospensione disposta in primis con l’art. 68 del D.L. 18/2020 e poi di volta in volta proprogata dai vari decretI emergenziali.

Pignoramenti: niente trattenute fino al 28 febbraio

Fino al 28 febbraio sono sospesi anche gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agenzia delle entrate-riscossione. Considerata tale ulteriore proroga, la sospensione riguarda:

gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall’entrata in vigore del D.

L. 3/2021 e fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.(Fonte portale Agenzia delle entrate-riscossione)

Fino al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità. Di conseguenza, il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore. Anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Cessati gli effetti della sospensione, a decorrere dal 1° marzo 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore. Difatti riprenderanno le trattenute su stipendi e pensioni oggetto di pignoramento.

Blocco pagamenti P.A.

La proroga della sospensione riguarda anche la verifica sull’esistenza di cartelle scadute in capo a professionisti e imprese che vantano un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il riferimento è alla disciplina di cui all’art.48-bis del DPR 602/1973, c.d blocco pagamenti P.A.

Le Amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica:

  • prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica,
  • se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

In caso affermativo, non si procede al pagamento. L’esistenza della cartella scaduta è segnalata all’Agente della riscossione.

Devono comunque essere pagati i crediti che eccedono il debito risultante dalla cartella scaduta.

Considerata la proroga di cui al D.L. 7/2021, la sospensione delle verifiche va dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021.

Inoltre,

le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art.

72 bis del DPR n. 602/1973; per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario (Fonte. Agenzia delle entrate-riscossione).