Il D.L. Agosto prossimo alla conversione in legge, ammette la sospensione degli ammortamenti civilistici per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali. Il valore delle immobilizzazioni risultante dal bilancio, sarà quello risultante dall’ultimo bilancio approvato.

 

Ecco quando è ammessa la sospensione degli ammortamenti e in che modo può essere applicata.

Cos’è l’ammortamento

L’ammortamento è legato all’acquisto di beni ad utilità pluriennale.

 

Difatti, si tratta di una procedura contabile grazie alla quale un costo pluriennale viene suddiviso in più anni.

 

Tale possibilità è riconosciuta perché i costi si riferiscono a beni con utilità su diversi periodi d’imposta.

 

Dal punto di vista civilistico (dunque non fiscale), l’art. 2426, primo comma, n. 2, del codice civile, prevede che

 

“il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”.

A livello civilistico,

 

l’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso”(OIC 16).

 

A livello fiscale,

 

a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene (art.102 del DPR,917/86,TUIR).

Il D.L. Agosto: la sospensione degli ammortamenti covid

In fase di conversione in legge del D.L. 104/2020, D.L. Agosto, è stata prevista la possibilità di ammettere la sospensione degli ammortamenti civilistici, (sospensione ammortamenti Covid).

 

In particolare, grazie all’art.60, comma da 7.bis e 7-quiques, i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS):

  • possono sospendere fino al 100% l’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali,
  • mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

 

Tale opzione può essere esercitata anche in deroga all’articolo 2426, sopra citato.

 

In pratica, la quota di ammortamento non effettuata dovrà essere imputata nel conto economico relativo all’esercizio successivo. Con lo stesso criterio saranno differite le quote successive, allungando quindi il piano di ammortamento originario di un anno.

 

La possibilità di sospendere gli ammortamenti potrebbe essere estese anche gli anni successivi. Ciò in considerazione dell’impatto del covid-19 sull’economia.

 

I soggetti che si avvalgono della sospensione degli ammortamenti, destinano ad una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.

 

Attenzione, laddove gli utili siano inferiori alla quota di ammortamento sospesa:

 

  • la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili;
  • in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

 

Nella nota integrativa devono essere indicate le ragioni della sospensione degli ammortamenti, dando conto dell’iscrizione e dell’importo della corrispondente riserva indisponibile. Inoltre, deve essere espressamente indicata l’impatto della riserva sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.

Semaforo verde per l’ammortamento fiscale

La sospensione degli ammortamenti in bilancio non preclude la deduzione fiscale degli ammortamenti.

 

Ciò è ammessa dal D.L. agosto, in deroga all’art.109 comma 4 lett. b del DPR 917/86 (TUIR).

 

Difatti, dal punto di vista fiscale la deduzione della spese è ammessa se le stesse risultano imputati al conto economico dell’esercizio di competenza.

 

In sostanza, è possibile dedurre fiscalmente la quota di ammortamento anche se non imputata a conto economico.

 

Analoga deroga, è prevista ai fini Irap.

Perché si parla di quota di ammortamento?

Perché  dal punto di vista fiscale, l’ammortamento è ammesso:

in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio”.

Difatti, il D.

M. Mef 31-12-1998, individua coefficienti annui di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni.

 

Individuato l’ammortamento civilistico (quello che risulta dal bilancio), lo si confronta con la quota fiscalmente deducibile, ottenuta applicando i suddetti coefficienti.

 

Ciò, può comportare un disallineamento tra la quota di ammortamento in bilancio e quella deducibile fiscalmente.

 

In dichiarazione, potrebbe essere necessario effettuare delle variazioni sulla reddito, in aumento. Se l’ammortamento civilistico è superiore a quella deducibile fiscalmente sulla base del.D.M. Mef 31-12-1998.

 

Ritornando alla sospensione degli ammortamenti del D.L. Agosto, nella dichiarazione 2021(periodo d’imposta 2020), occorrerà effettuare una variazione in diminuzione. Con stanziamento delle imposte differite.

 

Questo perché la quota di ammortamento civilistica riferita al 2020 sarà pari a 0.

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