Dal 1 luglio 2022 terminano le tutele in smart working per i lavoratori fragili. La pandemia però non cessa di mordere e, in caso di ritorno allo stato di emergenza, il governo potrebbe fare un passo indietro.

A spiegare la novità, peraltro già annunciata, è l’Inps con il messaggio numero 2622 del 30 giugno 2022. In esso si spiega che la proroga fino al 30 giugno dello smart working era stata concessa solo ai soggetti fragili affetti dalle patologie e condizioni individuate nel decreto del ministero della salute del 4 febbraio 2022.

Stop allo Smart working dal 1 luglio

Il lavoro agile (detto smart working) era obbligatorio per tutti i dipendenti del settore pubblico e privato in condizioni di fragilità. Lavoratori che potrebbero tornare al centro dell’attenzione del lavoro agile se il numero di contagi in corso dovesse superare nuovamente livelli critici.

Ma chi sono questi lavoratori? La normativa prevede che le categorie interessate allo smart working sono:

  • i disabili individuati dalla legge 104/92
  • gli immunodepressi
  • gli affetti da patologie oncologiche e/o salvavita
  • le donne in gravidanza

E’ cura delle amministrazioni pubbliche e dei datori di lavoro privati  individuare i lavoratori fragili in base a specifica certificazione sanitaria e adibirli a smart working. Assegnando loro mansioni diverse da quelle abituali per consentire lo svolgimento dell’attività di lavoro a distanza.

Ad esempio, chi normalmente lavora allo sportello di una banca o di un ufficio pubblico, se si trova in particolari condizioni di fragilità, è destinato a lavorare da casa con altri compiti assegnatigli.

Assenza e ricovero

Dal 1 luglio cessano di conseguenza anche le tutele legate alla malattia del lavoratore in smart working. Dette tutele sono quelle che equiparano a ricovero ospedaliero l’intero periodo di assenza dal servizio per malattia. La norma (che è l’art. 2 del dl n. 18/2020), si ricorda, stabilisce che l’assenza dal lavoro con questo diritto è quella scaturente dall’impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Cessa, inoltre, la mancata equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia come già confermato dall’Inps nel messaggio n. 679/2022. Resta, invece, sempre indennizzabile come malattia il contagio da COVID-19.