Al via la prima fase della predisposizione della dichiarazione precompilata 2020 (modello 730). Entro il 31 gennaio 2020 i soggetti abilitati dovranno trasmettere i dati delle fatture e ricevute fiscali sanitarie del 2019 all’Agenzia delle Entrate (Sistema TS) per la predisposizione dei dati da includere negli oneri detraibili.

Rispetto allo scorso anno, la platea degli operatori professionali sarà più allargata e quindi anche la mole di dati da inserire nella dichiarazione precompilata sarà maggiore. L’obbligo di trasmissione delle spese sanitarie si estende da quest’anno infatti anche ai professionisti iscritti agli albi delle professioni sanitarie.

Il termine del 31 gennaio 2020 comporta quindi l’onere, per medici, farmacie e professionisti del settore sanitario di trasmettere i documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti ai fini della detrazione da parte del cittadino.

Precompilata consultabile da aprile 2020

Gli oneri relativi alle spese sanitarie saranno inseriti all’interno del 730 precompilato, consultabile dal mese di aprile. Tuttavia dal 9 febbraio all’8 marzo 2020, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline sarà possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie. Il contribuente potrà quindi selezionare le singole voci ed esprimere eventualmente la propria opposizione prima che l’Agenzia delle Entrate trasmetta i dati per l’elaborazione della precompilata. Questo passaggio è utile al fine di verificare che i dati siano corretti prima dell’elaborazione della dichiarazione che potrà quindi essere accettata dal contribuente al momento della trasmissione senza modifiche evitando così i controlli successivi dell’Agenzia.

I soggetti abilitati alla trasmissione al Sistema TS

Fra le novità previste per il 2020, vi è l’abilitazione di nuovi operatori per la trasmissione dei dati al Sistema TS, come previsto dal decreto n. 175 del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 e cioè:

  • Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
  • Tecnico audiometrista;
  • Tecnico audioprotesista;
  • Tecnico ortopedico;
  • Dietista;
  • Tecnico di neurofisiopatologia;
  • Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  • Igienista dentale;
  • Fisioterapista;
  • Logopedista;
  • Podologo;
  • Ortottista e assistente di oftalmologia;
  • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  • Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  • Terapista occupazionale;
  • Educatore professionale;
  • Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • Assistente sanitario.

Vi sono poi tutti gli altri soggetti, come già elencati per l’anno precedente e che sono:

  • aziende sanitarie locali (ASL);
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • policlinici universitari;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • esercizi commerciali abilitati all’attività di distribuzione al pubblico di farmaci (parafarmacie);
  • iscritti agli Albi professionali degli psicologi;
  • iscritti agli Albi professionali degli infermieri;
  • iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i;
  • iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
  • esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
  • iscritti agli Albi professionali dei veterinari;
  • delle strutture autorizzate all’erogazione dei servizi sanitari (cioè nei cui confronti la regione ha emanato l’apposito provvedimento in seguito alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi per operare in tale ambito) ancorché non accreditate con il SSN (cioè nei cui confronti la Regione non ha ritenuto convenzionarsi con apposito provvedimento al fine di esternalizzare parte dei servizi che deve garantire al pubblico).

Farmacie: spese da trasmettere al Sistema TS

Ma cosa devono trasmettere esattamente questi soggetti al Sistema TS? L’obbligo, come specificato nel decreto, riguarda i documenti di spesa rilevanti per le detrazioni fiscali (fatture, scontrini ricevute).

Per le farmacie, ad esempio, si tratta di trasmettere le spese relative a ticket (Quota fissa e/o differenza con generico); protesi sanitarie; medicinali; acquisto o affitto di dispositivi medici CE (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna); altre spese sanitarie detraibili (es. test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa ecc).

Ospedali: spese da trasmettere al Sistema TS

Per le strutture sanitarie, invece, la trasmissione dai dati riguarderà specificatamente i ticket (Franchigia e/o Quota fissa, Pronto soccorso e Accesso diretto), le spese per prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica; la visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; le analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni; le prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica; la protesica e integrativa Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia e medicina estetica; i ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica; le spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusi prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica; la visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; le cure termali, previa prescrizione medica.

Medici: spese da trasmettere al Sistema TS

Per i medici abilitati, infine, le spese da trasmettere al Sistema TS sono: le visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali; le prestazioni chirurgiche escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica; le prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera; le certificazioni mediche; le altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell’elenco precedente.