Se l’asseverazione necessaria per fruire del sismabonus non è presentata in sede di richiesta del titolo abilitativo urbanistico presso lo sportello unico competente del comune, non è ammessa la fruizione della detrazione fiscale per interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche e di acquisto di case antisisimiche (c.d. sismabonus).

Lo ribadisce ancora una volta l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 244/E di ieri 5 agosto 2020, in cui l’Amministrazione torna sui requisiti oggettivi e sulla documentazione necessaria per accedere allo sgravio fiscale.

Bonus acquisto case antisismiche: l’asseverazione del tecnico deve essere tempestiva

Nella risposta in esame, l’Amministrazione finanziaria ricorda che detrazione fiscale per l’acquisto di case antisismiche (demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente effettuati da imprese di costruzioni o ristrutturazioni e destinati ad essere venduti), pur essendo simile al c.d. “sismabonus”, se ne differenzia in quanto ha come beneficiari:

gli acquirenti delle nuove unità immobiliari e la detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascuna unità, nella misura del 75 oppure 85 per cento, entro l’importo massimo di 96.000 euro. interventi di isolamento termico sugli involucri di edifici esistenti”.

Viene altresì ricordato che il progettista dell’intervento strutturale (ingegnere, architetto, ecc.) deve aver asseverato la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato. Tale asseverazione deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o alla richiesta di permesso di costruire, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Un’asseverazione “tardiva”, dunque, non ammette l’accesso al sismabonus (Circolare 31 maggio 2019, n. 13/E) e tale principio si applica anche nel caso di acquisto di immobili oggetto di interventi per la riduzione del rischio sismico effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.

Pertanto, qualora le imprese non abbiamo tempestivamente presentato la predetta asseverazione, gli acquirenti delle unità immobiliari non potranno fruire del beneficio fiscale per acquisto case antisismiche.

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