Il Governo con un decreto legge approvato la scorsa settimana mette di nuovo mano alla norma in materia di cessione del credito e sconto in fattura per i vari bonus edilizi, superbonus, ecobonus, bonus facciate, ecc.

Viene nuovamente ripristinata la possibilità di cedere il credito più volte. In particolare, dopo la prima cessione libera in favore di soggetti terzi anche privati, saranno ammesse due ulteriori cessioni. Attenzione però, le due ulteriori cessioni potranno essere effettuate solo in favore di banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari.

Ecco come cambia la cessione del credito legata ai bonus edilizi.

Il blocco ai cantieri con il Decreto Sostegni-ter

Il Governo, con il D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, art.28, con l’intento di contrastare le diffuse frodi in materia di cessione dei crediti edilizi, ha introdotto una norma con la quale ha posto il divieto alla cessioni multiple dei crediti legati alle detrazioni quali superbonus, ecobonus, bonus facciate ecc.

Detrazioni per le quali, ex art 121 del D.L. 34/2020, è possibile optare per la cessione del credito pari alla detrazione spettante o per lo sconto in fattura.

Con il decreto Sostegni-ter, è previsto che:

  • i contribuenti che fanno lavori per i quali spettano le detrazioni quali superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazione ecc, possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ma questi ultimi non possono a loro volta cedere il credito acquistato;
  • in caso di sconto in fattura praticato dai fornitori, questi possono cedere il relativo credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che, tuttavia, non possono procedere con ulteriori cessioni.

Non sono sottoposti al blocco delle cessioni multiple, i crediti ceduti anche più volte, per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 ossia entro il 16 febbraio 2022.

Per tali crediti è ammessa la possibilità di ulteriore cessione in favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data. L’ulteriore cessione può essere effettuata dal 17 febbraio in avanti.

Cosa prevede il nuovo decreto legge?

La norma introdotta dal decreto Sostegni-ter, oltre a comportare il blocco ai cantieri già avviati, le imprese non hanno convenienza ad acquisire un credito che non può essere ceduto ulteriormente, ha limitato l’avvio di nuovi lavori. Quasi nella totalità dei casi già progettati nei mesi precedenti e con accordi di cessione imprese-contribuenti già messi nero su bianco.

Da qui, con l’intento di porre rimedio alle gravi conseguenze provocate dalla norma del decreto Sostegni-ter, la scorsa settimana, il Governo ha adottato un nuovo decreto legge. Intervenendo nuovamente sulla cessione dei crediti edilizi.

Nello specifico, dopo la prima cessione in favore di ad altri soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, il nuovo decreto ammette due ulteriori cessioni. Le due ulteriori cessioni possono essere effettuate solo in favore di:

banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’art. 122-bis, comma 4 , del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima”.

Difatti, in totale saranno ammesse tre cessioni.

Le novità in parola dovrebbero entrare in vigore già subito dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.