Potranno essere ceduti ulteriormente i crediti edilizi per i quali le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito saranno comunicate all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio. Dunque, tali crediti non soggiaceranno al blocco delle cessioni successive alla prima previsto dal D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter.

La conferma arriva dall’Agenzia delle entrate con apposito comunicato stampa al quale succederà un provvedimento ad hoc.

Il blocco alle cessioni multiple dei crediti edilizi

Il decreto Sostegni-ter ha messo fine alle cessioni multiple dei crediti legati ai bonus edilizi, ex art.

121 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio. Le Frodi perpetrate ai danni dello Stato nelle cessioni dei bonus edilizi sono innumerevoli. Da qui, per cercare di limitare il campo di azione di potenziali truffatori, il Governo ha disposto che:

  • in caso di opzione per la cessione del credito, colui che lo riceve, che sia l’impresa, la banca o altro soggetto non potrà cederlo ulteriormente;
  • inoltre, in caso di sconto in fattura, le imprese potranno si cedere il credito alle banche o ad altri soggetti, ma quest’ultimi non potranno cederlo a loro volta.

La disciplina transitoria

Lo stesso Governo ha però previsto una disciplina transitoria. Nel senso che i crediti già oggetto di cessione con comunicazione al Fisco precedentemente alla data del 7 febbraio, potranno essere oggetto di un’ulteriore cessione. Ulteriore rispetto alla prima (salvo quanto vedremo di seguito).

Con un comunicato stampa apparso ieri sul sito dell’Agenzia delle entrate, con il quale la stessa Agenzia ha reso nota l’approvazione di un nuovo modello di comunicazione per le opzioni di cessione e sconto in fattura, è stato messo in evidenza quanto segue:

In considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, prorogherà dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).

Difatti, non soggiacciono ai limiti di cessione previsti dal decreto Sostegni-ter, i crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 ossia entro il 16 febbraio 2022.

Questi crediti:

  • potranno essere ceduto un’ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziar;
  • a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data.

A patto che prima del 17 febbraio prossimo, sia comunicata al Fisco l’ultima cessione. Ultima cessione che anticiperà l’ulteriore cessione ammessa dal decreto Sostegni-ter.

Dunque non più, come previsto dal Sostegni-ter, entro il 6 febbraio 2022.

Le FAQ sul periodo transitorio

Proprio sulla disciplina transitoria, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato due apposite FAQ. La prima riproduce quanto detto finora. Si riporta la 2° FAQ.

Un contribuente titolare di un credito, in data 28 gennaio 2022, ha comunicato all’Agenzia delle entrate l’opzione di cessione del credito di cui al comma 1 dell’articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020. Può effettuare un’ulteriore cessione in data 3 febbraio?

La risposta è affermativa, poiché tale fattispecie rientra nella disciplina transitoria dettata dal comma 2 dell’art. 28 del dl n. 4 del 2022, a condizione, ovviamente, che la cessione del 3 febbraio sia validamente comunicata all’Agenzia delle entrate prima del 17 febbraio 2022.

Per effetto della predetta disciplina transitoria il nuovo cessionario potrà, dal 17 febbraio 2022, effettuare “esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.