In caso di divorzio, oltre all’assegno di mantenimento, il coniuge dovrà corrispondere all’ex anche una quota di TFR al momento della liquidazione per cessazione del rapporto di lavoro. La legge non lascia spazio a dubbi su questo aspetto, poiché il trattamento di fine rapporto costituisce reddito delle parti in causa.

Il TFR, infatti, non è altro che un accantonamento della quota di retribuzione che viene poi erogato al momento della cessazione del rapporto di lavoro o del pensionamento e quindi concorre a formare il reddito e il patrimonio sul quale il giudice effettuerà il calcolo dell’assegno di mantenimento da corrispondere all’ex coniuge che chiede l’assistenza economica.

Quota TFR in caso di divorzio

Certo è che se il TFR viene liquidato dopo che il divorzio è già avvenuto mediante sentenza, l’ex coniuge avrà diritto a pretendere il 40% dell’ammontare dello stesso per il periodo in cui la coppia ha convissuto e quindi il reddito è stato condiviso e ha concorso al benessere familiare. La divisione del TFR con l’ex coniuge può però avvenire anche prima della sentenza di divorzio solo se l’indennità spettante all’altro coniuge viene a maturare al momento della proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio (o successivamente a essa) e non anche quando essa sia maturata e sia stata percepita in data anteriore, in pendenza del precedente giudizio di separazione. Quindi, presupposto fondamentale per la spartizione del TFR è che sia intervenuta o stia intervenendo sentenza di divorzio.

Quota TFR in caso di separazione

Ma cosa succede se si è in regime di separazione? Al momento la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il diritto alla quota di TFR sorge solo se la coppia ha divorziato. Per cui, se il marito o la moglie che sta versando gli alimenti all’ex ottiene il TFR quando ancora è solo “separato”, non deve liquidarne il 40% all’altro.

 Tuttavia, in fase si calcolo dell’assegno di mantenimento il giudice dovrà tenere conto di questa potenziale liquidazione patrimoniale al fine di quantificare le condizioni economiche del soggetto obbligato. Pertanto, benchè l’omologa di separazione non possa intervenire sul TFR liquidato o liquidabile, il giudice non potrà non tenere in debita considerazione queste somme di denaro nel calcolo dell’assegno di mantenimento da corrispondere all’ex coniuge.

Come si quantifica il TFR da corrispondere all’ex

Posto che solo la sentenza di divorzio può determinare la corresponsione della quota di TFR all’ex, vediamo quanto realmente può pretendere la parte più debole. Posto che la quota sia il 40% del trattamento di fine rapporto, la Corte Costituzionale ha precisato che il contributo maturato debba essere riferito al periodo di matrimonio. Pertanto la separazione non influisce sull’interruzione della convivenza e giuridicamente è irrilevante. Posto quindi, ad esempio, che il TFR maturato sia di 50.000 euro per 40 anni di lavoro e il matrimonio sia durato 20 anni, il titolare dovrà corrispondere all’ex coniuge il 40% della metà dell’importo, cioè 10.000 euro. Se in Il TFR viene liquidato durante il matrimonio e la coppia è in comunione dei beni, anche il trattamento di fine rapporto cadrà nel patrimonio di famiglia che verrà liquidato al 50%. Mentre se si è in separazione dei beni durante il matrimonio, il TFR spetterà unicamente al legittimo beneficiario.