In caso di separazione non si applicano i parametri relativi al divorzio riguardo all’assegno di mantenimento al coniuge che lavora e che è in grado di mantenersi: i redditi adeguati di cui si parla nell’articolo 156 del codice civile, quindi, rapportati al necessario per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, si applicano in caso di separazione anche al coniuge che lavora e che è in grado di mantenersi.

A precisarlo la Corte di Cassazione con l’ordinanza 28327 del 2017 accogliendo il ricorso di una moglie separata contro una sentenza che non le aveva riconosciuto l’assegno di mantenimento partendo dal presupposto che quanto guadagnava le bastasse al mantenimento stesso.

Secondo la Cassazione, però, la separazione, a differenza dello scioglimento del matrimonio, che avviene solo con il divorzio, presuppone la permanenza del vincolo matrimoniale. Quindi, con la separazione, si continua ad essere sposati e i redditi adeguati cui si riferisce l’articolo 156 del codice civile si rapportano anche al mantenimento del coniuge nel periodo di separazione per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio poiché continua il dovere di assistenza materiale. Con la separazione, situazione temporanea, deriva solo la sospensione dell’obbligo di natura personale e di fedeltà, di convivenza e di collaborazione, è quindi una situazione che non coincide con il presupposto dell’assegno di divorzio.

Il coniuge separato, quindi, ha tutti i diritti, anche se lavora, a mantenere il tenore di vita che godeva in costanza di matrimonio fino alla firma del divorzio.