Il tax day del 22 agosto 2022 è trascorso. C’erano ben 168 scadenze di versamento da effettuare. Tra queste quelle riguardati l’IVA.

La data del 22 agosto è frutto della sospensione feriale estiva. In pratica, il legislatore stabilisce che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme ricadenti nel periodo 1º al 20 agosto di ogni anno, possono effettuarsi entro il giorno 20 dello stesso mese di agosto, senza alcuna maggiorazione (art. 37 decreto-legge n. 223 del 2006). E’ questa la c.d. sospensione feriale di agosto.

Per il 2022, essendo il 20 agosto di sabato, la data ultima è, quindi, slittata al 22 agosto.

Pertanto, tutto ciò che scadeva nel periodo 1° agosto 2022 – 22 agosto 2022, poteva essere pagato entro il giorno 22 senza alcuna sanzione ed interessi.

Trascorsa quella data, per chi non ha effettuato i versamenti dovuti, si è aperta la strada del ravvedimento operoso. Ossia, la possibilità di regolarizzare volontariamente l’inadempimento pagando una sanzione notevolmente ridotta (e che varia a seconda di quando ci si mette in regola).

Le prime scadenze IVA

Tra i versamenti da effettuare entro il 22 agosto 2022 c’erano ben 20 che interessavano l’IVA (imposta sul valore aggiunto). Interessati al pagamento erano i titolari di partita IVA (tranne i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio che non pagano IVA). Questi i 20 versamenti:

  1. Contribuenti Iva trimestrali “per opzione”: versamento Iva 2° trimestre – versamento dell’IVA dovuta per il 2° trimestre 2022
  2. Contribuenti mensili – liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese di luglio 2022
  3. Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati – versamento Iva 2° trimestre 2022
  4. Contribuenti trimestrali (subfornitori) – versamento Iva, riferita al 2° trimestre 2022, relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura
  5. Soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop – liquidazione e versamento IVA relativa al mese di luglio 2022
  6. Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica – liquidazione e versamento imposta di luglio 2022
  7. Split payment – versamento dell’IVA derivante da scissione dei pagamenti
  8. Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica – versamento sesta rata saldo IVA 2020
  9. Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità – liquidazione e versamento dell’Iva relativa al secondo mese precedente.

Le altre 11 scadenze

  1. Split payment: versamento dell’imposta dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di “scissione dei pagamenti”:
  2. la pagano enti ed organismi pubblici e Amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
  3. la pagano le Pubbliche amministrazioni autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane
  4. la pagano Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto
  5. Enti non commerciali e agricoltori esonerati – liquidazione e versamento dell’imposta relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
  6. Contribuenti Iva trimestrali “naturali”: versamento Iva 2° trimestre 2022
  7. Versamento sesta rata rata del saldo Iva 2021 dovuta in base alla dichiarazione annuale
  8. versamento 3a rata del saldo imposta relativo al 2021 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2022 – 30/06/2022, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
  9. versamento 2a rata del saldo imposta relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2022 – 30/06/2022, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi
  10. soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA – versamento 3a rata del saldo relativo al 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2022 – 30/06/2022, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
  11. soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA – versamento 2a rata del saldo relativo al 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2022 – 30/06/2022, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, senza applicazione degli interessi.