Si avvicina la vacanza fiscale di agosto. Il legislatore, infatti, stabilisce che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme ricadenti nel periodo 1º al 20 agosto di ogni anno, possono effettuarsi entro il giorno 20 dello stesso mese di agosto, senza alcuna maggiorazione (art. 37 decreto-legge n. 223 del 2006). E’ questa la c.d. sospensione feriale di agosto.

Per il 2022, essendo il 20 agosto di sabato, la data ultima slitta al 22 agosto. Quindi, tutti ciò che scade nel periodo 1° agosto 2022 – 22 agosto 2022, può essere pagato entro il giorno 22 senza alcuna sanzione ed interessi.

Ad esempio, la liquidazione IVA del mese di luglio, in scadenza il 16 agosto, può essere pagata entro il 22 agosto senza maggiorazioni.

Sospensione feriale, saldo e primo acconto imposte al 22 agosto

Sulla base di quanto anzidetto, finisce al 22 agosto (con maggiorazione dello 0,40%) anche la possibilità di pagare il saldo imposte 2021 e primo acconto 2022.

A questo proposito, infatti, bisogna ricordare che, per quest’anno, le scadenze di versamento imposte sul reddito (IRPEF e imposte sostitutive) sono:

  • 30 giugno 2022, per il versamento del saldo 2021 e primo acconto 2022
  • 30 novembre 2022, per il versamento del secondo o unico acconto 2022.

Il legislatore prevede che il saldo e primo acconto, si possono pagare anche entro i 30 giorni successivi (quindi, entro il 30 luglio). In questo caso di applica una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.

Tuttavia, poiché il 30 luglio 2022 è sabato, si slitta al 1° agosto. La scadenza però finisce al 22 agosto, in quanto il 1° agosto, a sua volta, cade nel periodo di sospensione feriale.

In vacanza anche la giustizia (tributaria)

Alla sospensione feriale fiscale si aggiunge anche quella della giustizia (incluso il contenzioso tributario).

In pratica, dal 1° agosto al 31 agosto, si interrompe il decorso dei termini, ad esempio per la presentazione del ricorso o per il deposito di un atto.

Nel dettaglio vi rientrano i termini per:

  • presentazione del ricorso
  • costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente
  • presentazione del ricorso in appello
  • deposito documenti e memorie illustrative
  • deposito brevi repliche e riassumere in giudizio
  • procedimento di reclamo/mediazione.

Sospensione feriale della giustizia, come calcolare i giorni per il ricorso

In merito al calcolo dei giorni, in applicazione della norma richiamata in premessa, possono aversi due ipotesi, ossia:

  1. il decorso del termine comincia durante il periodo di sospensione
  2. il termine comincia a decorrere prima del periodo di sospensione.

Nel primo caso il decorso dei termini è differito alla fine di detto periodo.

Quindi, se ad esempio il contribuente riceve notifica di avviso di accertamento il giorno 8 agosto 2022, il termine di 60 giorni per il ricorso inizierà a decorrere dal 1° settembre 2022.

Nell’ipotesi di cui al punto 2), invece, il decorso dei termini si interrompe per riprendere alla fine del periodo di sospensione. Dunque, ad esempio per un avviso di accertamento ricevuto il 1° luglio 2022, i termini per il ricorso (60 giorni) decorrono dal 1° luglio per interrompersi il 1° agosto e riprendere il 1° settembre (il termine ultimo per il ricorso, quindi, sarà il 30 settembre 2022).