In auto la sicurezza non è mai troppa, soprattutto per  quel che riguarda i bambini e proprio per questo dal 1 gennaio 2017 sono entrate in vigore le nuove norme che riguardano i seggiolini auto per i piccoli.

E’ lo stesso Codice della Strada a stabilire che i bambini in macchina debbano essere assicurati con l’utilizzo dei seggiolini e le novità andranno a modificare soltato i parametri per la scelta degli stessi supporti.

Utilizzo dei rialzi: quando è vietato?

Le nuove norme stabiliscono che i rialzi senza braccioli da appoggiare al sedile per alzare il bambino alla giusta altezza per poter utilizzare le cinture di sicurezza dovranno essere utilizzati solo per bambini con altezza pari o superiore a 125 cm per evitare che la cintura sia posizionata all’altezza del collo del bambino.

Per i bambini con altezza compresa tra 100 e 150 cm, inoltre, non saranno più obbligatori seggiolini dotati di aggangi ma potranno essere utilizzate, per fermarli, le stesse cinture di sicurezza dell’auto.

Seggiolini: quali utilizzare

Per i primi 6 mesi di vita del bambino  si devono utilizzare le culle, in cui il bambino è posizionato sdraiato. Sopo i 6 mesi e fino ai 2 anni, per bambini con peso non superiore ai 13 kg, possono essere utilizzati i cosiddetti “ovetti”, in cui il bambino è quasi in posizione orizzontale.

Dai 2 ai 6 anni di età, per bambini con peso non superiore ai 25 kg, si utilizzano i seggiolini con schienale, braccioli e imbracatura. Fino ai 12 anni, e con pesi non superiori a 36 Kg e per altezze superiori a 125 cm, possono, poi, essere utilizzati i rialzi.

Nel 2017 potranno ancora essere utilizzati ancora a bordo dei veicoli i dispositivi di ritenuta per bambini non conformi alle prescrizioni della nuova versione del regolamento Unece R 44/04 in vigore dal 1* gennaio 2017.