Secondo la circolare numero 8/E dell’Agenzia delle Entrate del 23 febbraio 2006 gli esercizi commerciali possono trasmettere i corrispettivi giornalieri all’Agenzia rilasciando uno scontrino non fiscale ai clienti.

Al momento l’invio telematico che esonera dall’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, è una opzione che l’esercizio commerciale può esercitare e non un obbligo. Su richiesta del cliente, in ogni caso, permane l’obbligo di emettere fattura.

Scontrini non fiscali: chi può sceglierli?

Per poter esercitare l’opzione di emissione dello scontrino non fiscale le aziende della grande distribuzione devono rispondere a determinati requisiti di superficie:

  • per esercizi commerciali situati in Comuni con popolazione inferiore a 10mila abitanti la superficie deve essere di almeno 150 metri quadrati
  • per esercizi commerciali situati in Comuni con popolazione superiore  a 10mila abitanti la superficie deve essere di almeno 250 metri quadrati.

Dall’opzione restano escluse le aziende che operano con un solo punto vendita anche se raggiunge le dimensioni  previste dalla normativa e le imprese con più punti vendita nessuno dei quali abbia i requisiti richiesti.

Scontrini non fiscali: come inviare i dati?

I corrispettivi giornalieri possono essere inviati o attraverso Entratel o tramite i servizi di un intermediario abilitato. Per ogni giornata la trasmissione dei corrispettivi deve avvenire per ogni punto vendita entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del mese di riferimento.

Per il mancato invio dei dati sono previste sanzioni pari al 100% dell’imposta. Per omessa installazione dei misuratori fiscali sono, invece, previste sanzioni da 1032 a 4131 euro con sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio per periodi che vanno dai 15 giorni ai 2 mesi. In caso di recidività la sospensione è aumentata da 2 a 6 mesi.

Scontrini non fiscali: quali vantaggi?

Se si sceglie di aderire all’opzione si sarà preclusi dall’utilizzo della fatturazione differita. Le semplificazioni contabili che rimarranno sono le seguenti:

  • esonero dalla tenuta del registro di prima nota se il registro dei corrispettivi non è tenuto nello stesso posto in cui viene espletata l’attività d’impresa;
  • possibilità di compilare mensilmente il registro dei corrispettivi;
  • opportunità di registrare le operazioni a finiIVA entro sessanta giorni dalla data in cui sono state realizzate).