Gestire fiscalmente i buoni pasto sarà più impegnativo. L’introduzione della fatturazione elettronica non poteva non avere ripercussioni anche sulla gestione fiscale dei buoni pasto laddove l’esercente che lo incassa dovrà emettere uno scontrino, benchè pagato con ticket resaturant anziché in denaro. Essendo tali buoni sostitutivi di banconote e monete, sono equivalenti al denaro contante e quindi soggetti a fatturazione.

Per chi paga coi buoni pasto non cambia assolutamente niente, ma per chi lo riceve e poi lo manda all’incasso presso la società che ha emesso e gestisce i ticket resaturants si richiede oggi un doppio passaggio mediante fatturazione elettronica.

Pertanto per chi è titolare di partita iva, gli importi dei buoni pasto dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate per via telematica e al contempo  essere fatturati alla società emittente.

Doppia operazione per chi incassa buoni pasto

A chiarire la questione è la stessa Agenzia delle Entrate con risposta all’ interpello numero 394 del 7 ottobre 2019. Come previsto per i corrispettivi non riscossi, anche gli importi dei buoni pasto rientrano tra quelli compresi nel totale dei corrispettivi telematici da inviare periodicamente all’Agenzia. Lo scontrino elettronico emesso dall’esercente dovrà quindi essere accompagnato dalla fattura di identico importo destinata alla società che ha emesso i tickets restaurant. Quindi una doppia operazione per l’esercente che potrebbe diventare gravosa qualora non fosse abituato a gestirli o ne gestisse pochi, mentre per chi ne riceva quotidianamente tanti non vi saranno problemi di sorta. Sarà solo questione di tempo adattarsi alla nuova metodologia contabile e fiscale.

Esclusi biglietti di bus e metro

Niente scontrino elettronico, invece, per biglietti di autobus e metro. L’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate la fatturazione elettronica dei titoli di viaggio, non sussiste ed è l’unica eccezione al momento vigente in materia. A precisarlo è la stessa Agenzia specificando che “l’iva è assolta a monte dal gestore del servizio di trasporto e che, ai fini delle imposte sul reddito, il corrispettivo del rivenditore è costituito dall’aggio, che deve essere separatamente documentato mediante emissione di fattura nei confronti del gestore del servizio, non sarà necessario emettere il documento commerciale”.

Entrata in vigore della fatturazione elettronica

Lo scontrino elettronico è obbligatorio dal 1 luglio 2019.

 I soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro dovranno trasmettere il flusso di dati delle operazioni fiscali mensili entro il giorno 12 del mese successivo. Tuttavia, per i primi sei mesi la trasmissione non sarà sanzionata qualora effettuata entro il mese successivo a quello di riferimento. L’entrata in vigore dello scontrino elettronico obbligatorio sarà graduale, seguirà l’avvio della fatturazione elettronica e darà avvio anche alla lotteria dei corrispettivi. Dal primo gennaio 2020 l’obbligo dello scontrino elettronico verrà esteso a tutti gli altri esercizi commerciali ad eccezione delle seguenti categorie:

  • Farmacie;
  • Tabaccai;
  • Edicole;
  • Venditori di prodotti agricoli;
  • Venditori di servizi di telecomunicazioni;
  • Aziende di trasporto pubblico.