Il compenso percepito dal professionista che rilascia il visto di conformità per lavori che danno diritto ai bonus edilizi per i quali è ammesso lo sconto in fattura, concorre a formare il reddito di lavoro autonomo anche per la parte diretta e remunerare gli aggravi finanziari legati all’attualizzazione del credito. I relativi importi vanno quindi fatturati con aliquota ordinaria.

Possono essere così riassunte le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 243 del 4 maggio 2022.

Lo sconto in fattura anche per il visto di conformità

L’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla documentazione superbonus 110, riguarda le seguenti casistiche:

  • utilizzo della detrazione 110 nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
  • cessione o sconto in fattura (non solo per il superbonus 110).

Detto ciò, il visto di conformità è richiesto anche per gli altri bonus edilizi diversi dal superbonus (bonus facciate, bonus ristrutturazione, ecc) per i quali l’art.

121 del D.L 34/2020 ammette le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Da qui, l’importo pagato per l’apposizione del visto di conformità rappresenta una spesa detraibile per il contribuente. Per la stessa spesa è ammessa l’opzione di sconto in fattura o cessione del credito.

La risposta n°243 del 4 maggio

Con la risposta n°243 del 4 maggio, l’Agenzia delle entrate si sofferma proprio sullo sconto in fattura in relazione alla spesa sostenuta per l’apposizione del visto di conformità.

Nello specifico, un professionista fa presente che sta valutando la possibilità di fra gravare in capo ai clienti un onere finanziario che vada a coprire il fatto che in applicazione dello sconto in fattura, il recupero del compenso per l’apposizione del visto di conformità avverrà nell’arco di qualche anno ( se non cede il credito e lo utilizza in compensazione per pagare imposte e contributi).

Fatta salva la possibilità di cedere a sua volta il credito ottenuto.

Da qui, il professionista intende conoscere quale sia la corretta procedura da seguire per tale riaddebito di oneri al cliente: ai fini della corretta fatturazione e ai fini della determinazione del suo reddito professionale.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Secondo l’Agenzia delle entrate, il maggior costo fatto pagare al cliente, per la c.d. attualizzazione del credito ricevuto, rientra tra i compensi professionali.

Da qui, sarà  assoggettato a tassazione ai sensi del medesimo articolo 54 del TUIR.

Ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà, quindi, a formare la base imponibile e, come tale, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria(22%).

Inoltre:

  • l’onorario fatturato (anche per la parte oggetto di sconto) alla formazione del reddito nell’anno nel quale viene emessa la fattura con l’indicazione dello “sconto in fattura” ai sensi del citato articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020;
  • qualora il cliente riconosca esplicitamente un onorario a seguito del riaddebito dell’onere finanziario si provvederà ad emettere fattura assoggettando tale onorario ad IVA, con aliquota ordinaria.