In  base alle norme attualmente in essere, laddove il contribuente indica la detrazione superbonus in dichiarazione di redditi, è necessario che sulla dichiarazione sia apposto il visto di conformità superbonus.

Detto ciò, se per il modello 730, le regole sono abbastanza chiare, infatti per tale modello se presentato tramite Caf o commercialisti, è sempre necessario il visto, al di là se c’è superbonus o meno,  lo stesso non si può dire per il modello Redditi.

Ecco le regole da tenere bene a mente per l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi.

Il visto di conformità per il superbonus 110

L’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla documentazione attestante il superbonus 110, riguarda le seguenti casistiche:

  • utilizzo della detrazione 110 nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta;
  • cessione o sconto in fattura (non solo per il superbonus 110).

Indicazioni per il 730

Il 730 è una dichiarazione dei redditi per la quale è già previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità. Ciò vale se la dichiarazione è presentata tramite Caf o intermediari abilitati. Non importa se in dichiarazione viene indicato il superbonus o se sono portati in compensazione crediti per importo sopra i 5.000 euro.

In una specifica FAQ, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il visto di conformità superbonus va richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione . Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese e alle attestazioni che danno diritto alla detrazione.

Laddove sia necessario apporre il visto di conformità sull’intera dichiarazione dei redditi (è il caso del 730 presentato tramite Caf o commercialista), tale visto assorbe anche quello previsto ad hoc per il superbonus, comma 11, art.

119 del D.L. 34/2020).

Laddove la dichiarazione dei redditi è presentata direttamente dal contribuente o tramite sostituto d’imposta, non sarà necessario il visto di conformità sulla documentazione del superbonus 110.

Le regole per il modello Redditi

In merito al modello Redditi, la dichiarazione non deve essere sempre munita di visto di conformità.

Detto ciò, da quest’anno, nel frontespizio debutta la casella denominata “presenza visto superbonus“.

Infatti, le istruzioni di compilazione specificano che:

con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, per le quali il contribuente fruisce della detrazione in dichiarazione, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data, è richiesto l’apposizione del visto di conformità.

Detto ciò, dal punto di vista operativo:

  • laddove, al di là del superbonus, la dichiarazione richiede già di suo l’apposizione del visto (ad esempio indicazione di crediti da utilizzare in compensazione orizzontale per importi superiori a 5.000),  tale visto assorbe anche quello previsto ad hoc per il superbonus, comma 11, art.119 del D.L. 34/2020 (si compila il riquadro visto di conformità ordinario;
  • se in dichiarazione dei redditi è indicato solo il superbonus, sarà necessario barrare solo la suddetta casella “presenza visto superbonus“.

Le spese concernenti l’apposizione del visto relativo al Superbonus, devono essere separatamente evidenziate nel documento di spesa. Ciò perchè solo queste sono detraibili al 110 a titolo di visto di conformità.